RASSEGNA DELLA SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 6 APRILE 2018, N. 8568 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA' - CORTE DEI CONTI . Giudizio di responsabilità erariale - Agente di riscossione - Procedura di discarico per inesigibilità - L. n. 190/2014 - Incidenza sulla giurisdizione contabile - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione. Non sussiste eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata alla P.A., nel caso in cui il giudice contabile non dichiari l'improponibilità del giudizio di responsabilità nei confronti dell'agente di riscossione, in pendenza della procedura di discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, così come modificati dalla l. n. 190/2014, tenuto conto che le nuove norme non hanno cambiato il rapporto tra il giudizio sul danno e il procedimento amministrativo appena menzionato, i quali restano del tutto indipendenti e autonomi, dovendo, semmai, l'asserito errore della Corte dei conti essere qualificato come error in procedendo o, eventualmente, in judicando , in considerazione dell'incidenza sull'esito del giudizio della procedura agevolata , introdotta dalla l. n. 190/2014,, da ricomprendersi nei limiti interni della giurisdizione contabile, il cui controllo è sottratto al sindacato della Corte di cassazione. In senso conforme, Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 476/15 La norma sulla definizione agevolata dei giudizi di responsabilità erariale, di cui all'art. 1, comma 231, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non è una norma sulla giurisdizione, riguardando una modalità procedimentale interna al giudizio contabile, sicché è inammissibile il ricorso in cassazione per erronea applicazione di quella norma da parte della Corte dei conti, né esso può sollevare questione di legittimità costituzionale della norma stessa, da sollevarsi, invece, nel medesimo giudizio contabile. SEZIONI UNITE ORDINANZA 30 MARZO 2018, N. 8049 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Patto territoriale - Controversia relativa alla riduzione del finanziamento operata dal soggetto attuatore del Piano - Giurisdizione ordinaria - Fondamento. La controversia relativa alla riduzione, operata dal soggetto incaricato dell'attuazione di un Patto territoriale nella specie, per l'agricoltura e la pesca , dell'importo dei finanziamenti già erogati in favore di un'impresa titolare di iniziative attuative del Patto medesimo, per spese ritenute non ammissibili, siccome inerenti la realizzazione di alcune opere non pertinenti al programma di investimento, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, esprimendosi detta riduzione in atti nei quali la P.A. non esercita alcuna discrezionalità, dovendosi soltanto uniformare ai principi della normativa vigente. Non si rilevano precedenti in termini.