RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZ. ORDINANZA 8 FEBBRAIO 2018, N. 3087 CONTRATTI DI BORSA IN GENERE. Intermediazione finanziaria – Ordini orali di investimento – Registrazione Requisito di forma Esclusione. In tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell’art. 1352 c.c. la possibilità di dare all’intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento Consob n. 11522/98, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, la documentazione attraverso la registrazione dell’ordine non costituisce un requisito di forma, sia pure ad probationem”, degli ordini suddetti, ma uno strumento atto a facilitare la prova, altrimenti più difficile, dell’avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all’operazione da compiere. Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 612 del 2016 l'art. 60 del regolamento CONSOB n. 11522/98, che impone alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, costituisce uno strumento atto a garantire agli intermediari, mediante l'oggettivo ed immediato riscontro della volontà manifestata dal cliente, l'esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere, ma non impone, in assenza di specifica previsione, un requisito di forma, sia pure ad probationem , degli ordini suddetti, restando inapplicabile la preclusione di cui all'art. 2725 c.c