RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ I ORDINANZA 12 GENNAIO 2018, N. 646 ARBITRATO - LODO SENTENZA ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE. Impugnazione del lodo arbitrale - Controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Giurisdizione del giudice ordinario - Corte d'appello - Accoglimento dell’impugnazione - Decisione della causa nel merito. L'impugnazione del lodo arbitrale rituale deve essere sempre proposta dinanzi alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta la cognizione su detta impugnazione, sicché il giudice ordinario, in qualità di giudice naturale dell'impugnazione del lodo, qualora accolga l’impugnazione ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito ai sensi dell’art. 830, comma 2, c.p.c., a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 16887/13 L'impugnazione di lodi arbitrali rituali deve essere sempre proposta dinanzi alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., costituendo essa l'unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta giudicare su detta impugnazione. Pertanto, deve escludersi che la giurisdizione possa spettare al Consiglio di Stato, inteso quale giudice non solo dell'appello contro la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ma anche dell'impugnazione del lodo arbitrale ad esso alternativo, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ordinario, siccome giudice naturale dell'impugnazione del lodo, qualora accolga l'impugnazione, ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito, ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c., a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. SEZ. I SENTENZA 18 GENNAIO 2018, N. 1182 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE. Accordo di ristrutturazione dei debiti - Natura - Procedura concorsuale - Fondamento. L’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182- bis l.fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione e, dall’altro, effetti protettivi quali i meccanismi di protezione temporanea e l’esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione , tipici dei procedimenti concorsuali. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE. Accordo di ristrutturazione dei debiti - Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza funzionali all’omologazione dell’accordo - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Configurabilità - Fondamento - Credito sorto in funzione della procedura minore - Verifica ex post della concreta utilità per la massa - Esclusione. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, rientra de plano tra i crediti sorti in funzione di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, comma 2, l.fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che ai fini di tale collocazione debba essere accertato, con valutazione ex post , che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti. Con riferimento al primo principio, non si rilevano precedenti in termini. Riguardo al secondo, si richiama Cass. Sez. VI - 1, Ordinanza n. 22450/15 Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra de plano tra i crediti sorti in funzione di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, comma 2, l.fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post , che la prestazione resa sia stata, concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.