RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA 12 DICEMBRE 2017, N. 29810 CONCORRENZA DIRITTO CIVILE - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI PATTO DI NON CONCORRENZA - IN GENERE. Intese vietate dall'art. 2 l. n. 287/1990 - Contratti stipulati in esecuzione dell’intesa vietata - Autorità preposta alla regolazione del mercato - Accertamento dell’illiceità dell’intesa - Rilevanza ai fini del risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale - Fattispecie. In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell’art. 2 l. n. 287/1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all’accertamento della loro illiceità da parte dell’autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello, che aveva escluso la violazione della normativa c.d. antitrust” in relazione ad una fideiussione rilasciata secondo le norme bancarie uniformi elaborate dall’ABI, perché sottoscritta prima che la Banca d’Italia avesse accertato l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito . Si richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 827/99 l'art. 2 l. n. 287/1990 cd. legge antitrust , allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le intese fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle intese in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà' tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare voluto . Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà' ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche il che può essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali . Si rendono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di intesa rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali . Da ciò' consegue che, allorché' l'articolo in questione stabilisce la nullità' delle intese , non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza. Da ciò consegue - ancora ulteriormente - che, quanto ai rapporti ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 287/90, non si renda di per sè sufficiente ad escludere l'applicabilità - ad essi - della disciplina in questione il profilo per cui il fatto di natura in sè negoziale generatore del singolo rapporto ad esempio, una convenzione fra imprese si fosse, alla suddetta data, già realizzato ed infatti, ferma restando la ovvia intangibilità' di quel fatto originario e di qualunque suo effetto già verificatosi antecedentemente all'entrata in vigore della nuova legge, rientrano comunque sotto la disciplina in questione tutte le vicende successive del rapporto che realizzino profili di distorsione della concorrenza. SEZ. I SENTENZA 12 DICEMBRE 2017, N. 29795 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Minore straniero - Autorizzazione alla permanenza del familiare ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998 - Condizioni - Grave disagio psico-fisico del minore - Contenuto - Fattispecie. La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi, peraltro, di situazioni di non lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato sull'assunto che non erano stati considerati né la condizione di abbandono in cui si sarebbe trovata la minore nel caso di rimpatrio dei soli genitori, né le difficoltà di ambientamento della stessa, nata e vissuta in Italia, nel caso di trasferimento nel paese di origine dei genitori, dove non avrebbe potuto godere né di relazioni affettive e sociali, né delle forme di assistenza garantite nel nostro ordinamento . In senso conforme, già Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25419/15 la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 d.lgs. n. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi, peraltro, di situazioni di non lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare così statuendo, la S.C. ha cassato il decreto che, escludendo la inevitabilità della separazione dai loro figli minorenni, nati in Italia ed in età prescolare, aveva negato l'autorizzazione a due genitori senegalesi, privi di permesso di soggiorno, senza valutare lo sforzo da essi compiuto di inserirsi in Italia, né il pregiudizio che quei minori avrebbero potuto subire, per effetto dell'allontanamento dal luogo natio, per l'insufficiente grado di sviluppo della loro personalità che ne avrebbe reso problematico l'adattamento a condizioni di vita e ad usanze profondamente diverse .