RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 29 GENNAIO 2018, N. 2145 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Occupazione di aree ai fini di realizzazione di impianto smaltimento rifiuti - Domanda risarcitoria - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Fattispecie. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. g , c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione, anche a fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi. Nella specie, il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania aveva, con ordinanza costituente anche dichiarazione di pubblica utilità, approvato il progetto esecutivo di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti e disposto l’occupazione d’urgenza dei terreni sui quali l’impianto doveva essere realizzato, ma l’immissione nel possesso era intervenuta decorso il termine di tre mesi dall’adozione del provvedimento autorizzativo la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.a. sull'azione risarcitoria proposta dal proprietario dell’immobile occupato . Si richiama Cass. Sez. U, sentenza n. 15284/2016 La controversia avente ad oggetto la restituzione di un suolo, ovvero il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del medesimo, occupato d'urgenza, per l'esecuzione di un intervento di edilizia residenziale pubblica, in forza di una dichiarazione di pubblica utilità, ancorchè illegittima nella specie perché priva dei termini iniziale e finale dei lavori e delle procedure di esproprio , è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante il collegamento della realizzazione dell'opera fonte di danno con la dichiarazione suddetta, senza che rilevi la qualità del vizio da cui sia affetta quest'ultima. SEZIONI UNITE ORDINANZA 29 GENNAIO 2018, N. 2144 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVO. Intervenuta scadenza dei termini per conclusionali e repliche - Causa in decisione - Successiva proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Sospensione del processo ex art. 367 c.p.c. - Proposizione del regolamento preventivo - Ammissibilità - Fondamento. La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall'art. 41, comma 1, c.p.c. - che di regola si verifica, non al momento della pubblicazione del provvedimento decisorio nel merito in primo grado, ma da quello precedente in cui la causa viene trattenuta in decisione - non opera allorché il giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sospenda il processo ai sensi dell'art. 367 c.p.c., posto che, in questo caso, per effetto del provvedimento di sospensione, la pronuncia sul regolamento recupera la funzione di consentire una sollecita definizione della questione sulla giurisdizione. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Attività negoziale della P.A. - Evidenza pubblica - Riparto di giurisdizione - Criteri - Rapporto contrattuale - Determinazioni della parte pubblica - Sopravvenienze normative - Irrilevanza - Fattispecie. Con riferimento all'attività negoziale della P.A., devono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica, mentre appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, senza che l’asse della giurisdizione sia spostata dall’adozione, nel corso del rapporto contrattuale, di determinazioni della parte pubblica in attuazione di sopravvenienze normative, che comunque si collocano nell’alveo di un rapporto ormai paritetico. Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria, con riferimento a cause riunite, relative a inadempimenti allegati reciprocamente dalla committente e dalle società affidatarie della progettazione e realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, pur avendo la committente, nel corso del rapporto contrattuale, adottato atti nell’esercizio del potere amministrativo attribuito dall’art. 34 decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., in l. n. 221 del 2012 . Con Riferimento al primo dei de principi enunciati, si richiamano a Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 15539/16 Il momento preclusivo della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione deve individuarsi in quello in cui l'attività processuale delle parti in primo grado si esaurisce ed inizia il momento decisorio della causa, sicché, ove sia prevista l'udienza di discussione di quest'ultima, esso coincide con la sua chiusura, mentre, in assenza della stessa, occorre fare riferimento allo scadere dei termini per lo scambio degli scritti conclusionali. b Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 27441/17 Nei procedimenti di cognizione ordinaria nei quali, in attuazione della facoltà prevista dall’art. 275 c.p.c., si svolga la discussione orale della causa, la preclusione della proposizione del regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. si determina dal momento in cui, all’udienza fissata per la discussione, terminata quest’ultima, il collegio si riserva per la decisione. Riguardo al secondo, si veda Cass. Sez. U, Ordinanza n. 14188/15 Nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto , mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, nella fase successiva afferente l'esecuzione del rapporto.