RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. VI – 1 ORDINANZA 15 NOVEMBRE, N. 27155 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE. Enunciazione del principio di diritto - Efficacia vincolante - Mutamento di indirizzo giurisprudenziale medio tempore intervenuto - Rilevanza - Esclusione - Jus superveniens - Incidenza – Fondamento. A norma dell'art. 384, comma 1, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens , comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale. In senso conforme, Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6086/14 a norma dell'art. 384, comma 1, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di Cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens , comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale. SEZ. VI – 1 ORDINANZA 28 NOVEMBRE, N. 28330 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Decreto d'espulsione - Autorità amministrativa emanante - Vice prefetto aggiunto - Illegittimità - Esclusione - Delegabilità della funzione - Ammissibilità - Fondamento. È legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto a ciò delegato dal vice prefetto vicario, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia prefetto, vice-prefetto vicario e vice-prefetto aggiunto , ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato principio affermato ai sensi dell'art. 360- bis , comma 1, c.p.c. . In senso conforme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25271/2010 È legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto a ciò delegato dal vice prefetto vicario, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto , ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, c.p.c. .