RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 3 NOVEMBRE 2017, N. 26150 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Incentivi economici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Provvedimento di annullamento del Gestore dei servizi energetici e richiesta di rimborso - Controversia relativa - Giurisdizione amministrativa esclusiva - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso dal gestore dei servizi energetici con riguardo agli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, poiché viene in rilievo un atto che non ha incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, ma concerne l’indirizzo della produzione energetica nazionale nella fattispecie, sul presupposto del riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d’acqua, erano stati domandati ad una società, con due separati provvedimenti, dalla Regione il pagamento di maggiori canoni di derivazione idroelettrica e dal gestore del servizio energetico la restituzione delle incentivazioni accordate. La S.C., nell’enunciare il summenzionato principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla controversia riguardante la richiesta di rimborso delle somme a titolo di incentivazione . In precedenza a Sez. U, Ordinanza n. 4326 del 2014 in materia di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sull'impugnazione del provvedimento con il quale l'ente erogatore delle tariffe incentivanti nella specie, una s.p.a. a totale capitale pubblico , nell'esercizio di poteri di autotutela, annulli il provvedimento attributivo del beneficio per vizi di legittimità nella specie, essendo stata accertata la carenza, ab origine , di una delle condizioni legittimanti l'accesso alle tariffe agevolate ovvero lo revochi per contrasto originario con l'interesse pubblico, atteso che in tali casi il beneficiario non può vantare che l'interesse legittimo al corretto esercizio di tali poteri. b Sez. U - , Ordinanza n. 10409 del 2017 la domanda proposta dal soggetto produttore di energia elettrica fotovoltaica nei confronti di enti appartenenti alla pubblica amministrazione ed avente ad oggetto la legittimità della previsione retroattiva - contenuta nel combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, comma 1, del d.m. 6 febbraio 2006 - di soppressione dell’adeguamento alla variazione in aumento dei prezzi al consumo, calcolata dall’ISTAT, della tariffa incentivante per l?energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili prevista dal d.m. 28 luglio 2005 appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o , d.lgs. n. 104/2010, riguardando un provvedimento concernente criteri per l?incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare secondo la previsione di cui all’art. 7 d.lgs. n. 387/2003. c Sez. U - , Ordinanza n. 14653 del 2017 in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, la controversia concernente il provvedimento di decadenza, adottato dal gestore pubblico nell’esercizio dei poteri di sua competenza, dal diritto della società produttrice alla tariffa incentivante e la consequenziale richiesta di restituzione alla società cessionaria del credito dei contributi percetti riguarda la produzione di energia , essendo la previsione di contributi tariffari un efficace strumento di indirizzo della produzione energetica nazionale, ed appartiene, pertanto, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o , dell’all. 1 d.lgs. n. 104/2010. Invero, sebbene il cessionario non è produttore di energia pulita, il credito ceduto non può essere considerato al di fuori del rapporto da cui trae origine, non essendo ipotizzabile un differente atteggiarsi del provvedimento di decadenza, e della giurisdizione che su di esso si innesta, a seconda dei destinatari dei suoi effetti giuridici. SEZIONI UNITE SENTENZA 7 NOVEMBRE 2017, N. 26338 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI – IMPUGNAZIONI. Procura speciale ad impugnare dinanzi al CNF rilasciata su foglio separato - Validità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. E' affetta da mero errore materiale la procura speciale ad impugnare che, sebbene non congiunta materialmente all’atto, individui la pronuncia impugnata, sia corredata di data certa successiva alla stessa e provenga inequivocabilmente dalla parte ricorrente, in quanto l’art. 83, comma 3, c.p.c., non può essere interpretato in modo formalistico, avendo riguardo al dovere del giudice, ex art. 182 c.p.c., di segnalare alle parti i vizi della procura affinché possano porvi rimedio e, più in generale, al diritto di accesso al giudice, sancito dall’art. 6, par. 1, della CEDU, che può essere limitato soltanto nella misura in cui sia necessario per perseguire uno scopo legittimo nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la pronuncia del CNF che aveva ritenuto invalido, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., l’atto di nomina del difensore di fiducia non congiunto materialmente al ricorso, avente data successiva alla decisione impugnata e depositato contestualmente alla stessa ed all’impugnazione . Si richiamano a Sez. U, Sentenza n. 11178 del 1995 Nell'ipotesi in cui la procura non espliciti in modo chiaro ed univoco la volontà di proporre ricorso per Cassazione, l'incertezza in ordine all'effettiva volontà del conferente non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, dovendosi interpretare l'atto secondo il principio di conservazione di cui all'art. 1367 cod civ. principio richiamato, a proposito degli atti processuali, dall'art. 159 cod. proc. civ. e perciò attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti nessuna incertezza è invece configurabile nel caso in cui, pur essendosi fatto ricorso ad espressioni generiche ad esempio per l'uso di timbri predisposti per altre evenienze , la procura sia stata apposta a margine del ricorso già redatto, atteso che tale circostanza esclude in radici ogni dubbio circa la volontà della parte di proporre il suddetto ricorso, quale che sia il tenore dei termini usati sulla redazione della procura. b Sez. U, Sentenza n. 21670 del 2013 il ricorso per cassazione proposto dai genitori quali esercenti la potestà sul figlio, quando lo stesso sia già divenuto maggiorenne, con riguardo a giudizio per i danni da questo subiti in un infortunio scolastico, rimanendo inammissibile in relazione a tale qualità, può tuttavia ritenersi proposto dai genitori anche in proprio, ove quella specificazione risulti frutto di errore materiale, desumibile, nella specie, dalla partecipazione in proprio dei medesimi genitori ai precedenti gradi del processo, nonché dal contenuto sostanziale della pretesa risarcitoria azionata, senza che possa intendersi come rinuncia alla domanda in proprio sin dall'inizio formulata nemmeno la circostanza che la procura speciale per la fase di legittimità sia stata conferita nella sola medesima qualità di genitori. c Sez. U - , Ordinanza n. 26150 del 2017 sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso dal gestore dei servizi energetici con riguardo agli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, poiché viene in rilievo un atto che non ha incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, ma concerne l’indirizzo della produzione energetica nazionale. Nella fattispecie, sul presupposto del riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d’acqua, erano stati domandati ad una società, con due separati provvedimenti, dalla Regione il pagamento di maggiori canoni di derivazione idroelettrica e dal gestore del servizio energetico la restituzione delle incentivazioni accordate. La S.C., nell’enunciare il summenzionato principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla controversia riguardante la richiesta di rimborso delle somme a titolo di incentivazione .