RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 3 NOVEMBRE 2017, N. 26155 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVO. Pronuncia declinatoria della giurisdizione - Mancata riassunzione nel termine di legge - Effetti sul giudizio tardivamente instaurato - inesistenza - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proposizione – Ammissibilità. In tema di ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, qualora il giudice adito in prima battuta declini la giurisdizione, la mancata riassunzione, nel termine previsto dalla legge, del giudizio esclude che gli effetti della pronuncia sulla giurisdizione si conservino nel giudizio proposto tardivamente. Ne consegue che le parti, non avendo tempestivamente riassunto il giudizio, non sono vincolate alla precedente pronuncia, e possono proporre regolamento preventivo. In senso conforme a Sez. U, Ordinanza n. 23596 del 2010 In tema di translatio iudicii , il processo che, dopo la pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura, per effetto della tempestiva riassunzione, davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio ne consegue che non può essere proposto regolamento preventivo di giurisdizione poiché la sentenza declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio, in quanto tale impeditiva della proposizione del regolamento preventivo, potendo tale strumento essere usato nella prima fase del giudizio, mancando ancora una decisione nella giurisdizione. b Sez. U, Ordinanza n. 21951 del 2015 Il giudice amministrativo non può sollevare conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., se la causa non è stata innanzi a lui tempestivamente riassunta in tal caso, egli, investito della stessa domanda, deve statuire sulla giurisdizione, non ostandovi la precedente declinatoria ad opera di altro giudice, poichè il decorso del termine di riassunzione esclude che il nuovo giudizio possa considerarsi prosecuzione dell'altro. SEZIONI UNITE SENTENZA 23 OTTOBRE 2017, N. 24964 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Diniego alla richiesta di iscrizione nell'elenco dei beneficiari della destinazione del c.d. cinque per mille – Giurisdizione ordinaria – Sussistenza – Fondamento. La giurisdizione avverso il diniego alla richiesta di iscrizione nell'elenco dei beneficiari della destinazione del cd. cinque per mille, ex art. 1, comma 337, lett. a , della l. n. 266 del 2005, appartiene al giudice ordinario, posto che, da una lato, la natura non fiscale, ma di erogazione liberale, di detta destinazione alla luce di Corte cost. sentenza n. 2002 del 18 giugno 2007 esclude la giurisdizione del giudice tributario, dall’altro, la declinazione ricognitiva e vincolata dell’attività che la P.A. è chiamata a svolgere ai fini dell’ammissione al beneficio in parola postula, in capo ai richiedenti, una posizione, non di mero interesse legittimo, ma di diritto soggettivo, la cui tutela non è, dunque, riconducibile alla giurisdizione amministrativa. Non ci sono precedenti in termini.