RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 14 NOVEMBRE 2017, N. 26857 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE. Elezioni dell'ordine degli avvocati - Reclamo - Ufficio dove effettuare la notifica - Sede del COA - Legittimità - Fondamento. Il reclamo in tema di elezioni dell’ordine di avvocati può essere notificato presso la sede del COA, in quanto per il consigliere eletto ed esercente le correlative funzioni presso detto consiglio, tale luogo costituisce, ai sensi dell’art. 139, comma 1, c.p.c., ufficio , che, avendo la propria origine etimologica nel termine opificium”, deve essere ricondotto al luogo dove si realizza l’opera che si ha il compito di svolgere e, pertanto, non si identifica solo con l’ufficio creato, organizzato o diretto dal destinatario per la trattazione di affari propri, ma anche con quello in cui presta servizio od esercita la sua attività lavorativa, senza che sia necessaria una presenza fisica abituale e continua nel luogo di lavoro, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione con lo stesso che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell'atto consegnato. AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE. Elezioni degli avvocati - Notifica del reclamo a mezzo posta - Possibilità - Sussistenza - Fondamento - Momento rilevante ai fini della tempestività - Spedizione del plico - Fondamento. Il reclamo avverso la proclamazione degli eletti al Consiglio dell’ordine degli avvocati può essere proposto - non potendosi interpretare l’art. 59 r.d. n. 37/1934 richiamato dal secondo periodo dell’art. 36 l. n. 247/2012 nel senso che esso prescriva esclusivamente il deposito dell'atto - anche mediante notifica ove quest’ultima sia eseguita tramite il servizio postale, ai fini della tempestività, rileva il momento della spedizione dell’atto al COA, stante il generale principio, costituzionalmente rilevante, della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. In ordine al primo principio, si richiamano a Sez. L, Sentenza n. 1359 del 1997 In tema di notificazione a norma dell'art. 139 c.p.c., per ufficio del destinatario deve intendersi non soltanto quello da lui creato, organizzato o diretto, per la trattazione di propri affari, ma anche quello dove svolga attività lavorativa o presti servizio, come la casa comunale, nel caso di persona investita di funzioni di amministratore municipale, con la conseguenza che l'essere destinatario dell'atto non quale sindaco, ma quale comune cittadino, non esclude la regolarità della notifica effettuata presso il Comune. b Sez. 3, Sentenza n. 17453 del 2006 La notificazione effettuata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nel luogo in cui il destinatario ha l'ufficio o dove esercita l'industria o il commercio non postula una relazione di fatto con il luogo di lavoro caratterizzata da una presenza fisica abituale e continua, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell'atto consegnato a un suo familiare ovvero a persona estranea addetta all'ufficio o all'azienda viceversa, il ricorso alle forme di notificazione di cui all'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c., sicché, tutte le volte che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento, considerato anche il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche nella fattispecie, relativa ad una convalida di intimazione di sfratto per morosità, la corte di merito, a seguito dell'impugnazione del conduttore, aveva dichiarato la nullità della notificazione, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dell'atto introduttivo del giudizio nonché della sentenza del primo giudice, e la S.C. ha rigettato il ricorso del locatore, secondo cui legittimamente si era proceduto alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ritenendo che la corte di merito avesse applicato corrette regole di diritto e logicamente e congruamente motivato in fatto, per avere accertato la nullità della prima notificazione dell'atto di intimazione - essendo stato il relativo avviso restituito dall'ufficiale postale, poiché il destinatario risultava, in quel luogo, 'sconosciutò - siccome nessuna indagine era stata svolta presso il luogo di residenza anagrafica per conoscere il nuovo luogo di dimora, domicilio o residenza e la nullità della seconda notificazione - tentata presso il luogo di lavoro del conduttore, dove egli risultò assente in quanto prestava servizio altrove - in quanto l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto lasciare l'atto a persona addetta all'ufficio o, quanto meno, avrebbe dovuto lì assumere informazioni sulla dimora, sul domicilio o la residenza del destinatario . Con riguardo al secondo i Sez. 1, Sentenza n. 11893 del 2006 In materia di contenzioso elettorale, ai fini della tempestività dell'impugnazione mediante appello della sentenza di primo grado proposta dal cittadino elettore che abbia esercitato l'azione popolare, al deposito in cancelleria del ricorso, prescritto dall'art. 82/2 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, deve ritenersi equipollente la spedizione del ricorso stesso avvenuta a mezzo del servizio postale, in quanto al procedimento in materia di contenzioso elettorale - stante la specialità dello stesso che si caratterizza, oltre che per la particolare snellezza, soprattutto per garantire al cittadino, al di fuori di rigidi schemi formali, la possibilità, attraverso lo strumento dell'azione popolare, di far far valere in giudizio cause di incompatibilità e di ineleggibilità - è estensibile il dictum della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 98/2004, resa in tema di procedimento di opposizione a sanzioni amministrative, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentiva il deposito del ricorso mediante invio per posta, in tal modo sancendo il venir meno dell'onere a carico del ricorrente di provvedere al deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio. ii Sez. 6 - 2, Sentenza n. 1027 del 2017 L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria nella specie, ricorso introduttivo della domanda di equa riparazione, da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello competente, ex art. 3, comma 1, l. n. 89/2001 realizza - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non deve essere necessariamente compiuta dal difensore, potendo realizzarla anche un nuncius , può essere comunque idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, comma 3, c.p.c. in tal caso, tuttavia, detta sanatoria opera con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere e non da quella di spedizione.