RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ I ORDINANZA 25 OTTOBRE 2017, N. 25335 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Intermediazione finanziaria – Violazione degli obblighi informativi – Art. 28 e 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 – Differenze – Effetti – Fattispecie. In tema di intermediazione finanziaria, nell’ipotesi di operazione inadeguata od in conflitto d'interessi, la violazione dell'obbligo giuridico di astensione a carico dell'intermediario esclude la necessità dell'accertamento del nesso causale, da ritenersi in re ipsa invece nella differente ipotesi dell'inosservanza dell’obbligo di informazione attiva, specificamente prevista dall’art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, l’esistenza del nesso causale andrà accertata in concreto, non potendosi escludere che l’investitore, una volta correttamente informato, avrebbe deciso di dar corso ugualmente all'investimento nella specie, la S.C. ha ritenuto estraneo al sindacato di legittimità l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito circa la sussistenza del nesso causale tra l’inosservanza dell’obbligo informativo e l’evento dannoso . Si veda anche Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 12544 del 2017 In materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno. SEZ I ORDINANZA 25 OTTOBRE 2017, N. 25335 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Intermediazione finanziaria – Bond argentini – Nullità dell’ordine privo di sottoscrizione – Successiva ratifica – Esclusione – Fondamento. Qualora nel contratto quadro sia prevista la forma scritta per i singoli ordini d' investimento - nella specie, Bond argentini - la prolungata acquiescenza dell’investitore rispetto agli effetti determinati dagli acquisti dei titoli, eseguiti in assenza del requisito, non determina alcun effetto sanante del difetto di forma. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16053 del 2016 In tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c.c., assumendo, in tale ultima ipotesi, la finalità di assicurare una maggiore ponderazione da parte dell'investitore, di garantire all'operatore la serietà di quell'ordine e di permettergli una più agevole prova della richiesta ricevuta, sicché l'intermediario può legittimamente rifiutare l'esecuzione di un ordine non impartito per iscritto e la nullità dello stesso, per carenza del requisito della forma scritta convenzionale, può essere fatta valere da entrambi i contraenti. SEZ. I ORDINANZA 2 NOVEMBRE 2017, N. 26062 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE. Contratto autonomo di garanzia - Contratti di garanzia di natura accessoria - Equiparabilità ai fini dell’art. 67 l. fall Le diversità strutturali e funzionali che intercorrono tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia non determinano differenze di regime giuridico sotto ogni profilo. In particolare, nel rapporto tra debitore principale e creditore beneficiario, il pagamento fatto dal garante autonomo produce effetti identici - in ordine all'attribuzione patrimoniale - a quello posto in essere dal fideiussore in entrambi i casi si tratta di un pagamento del terzo, che trova titolo nell'assunzione negoziale di un obbligo di garanzia. Ne consegue che, avuto riguardo al rapporto tra debitore principale e creditore garantito, tale pagamento è revocabile ex art. 67, comma 2, l.fall., al ricorrere di identici presupposti, sia oggettivi pagamento e regresso , che soggettivi. Non si segnalano precedenti in termini.