RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 16 NOVEMBRE 2017, N. 27200 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE. Doveri di lealtà e correttezza professionale – Violazione - Contestazione - Irrogazione della sanzione - Confluenza nei doveri di colleganza - Sussistenza - Favor rei - Violazione - Esclusione. In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la violazione del dovere di salvaguardare il rapporto di colleganza nell’osservanza del dovere di difesa, di cui all’articolo 46 del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, costituisce un'esplicazione dei doveri di correttezza e lealtà di cui all’articolo 22 del previgente codice deontologico approvato il 17 aprile 1997, in relazione all’articolo 12 del r.d.l. n. 1578 del 1933. Ne consegue che l'originaria contestazione della violazione dei doveri di correttezza ben può essere inquadrata nelle condotte descritte nell'articolo 46 senza incorrere nella violazione del principio del favor rei” di cui all’articolo 65 della l. n. 247 del 2012 qualora la sanzione sia irrogata nella vigenza del nuovo codice deontologico. Si veda Cass. Sez. U, Sentenza n. 3023 del 2015 In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, avendo l'articolo 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del favor rei , in luogo del criterio del tempus regit actum . SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 16 NOVEMBRE 2017, N. 27197 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE. Impiego pubblico contrattualizzato - Procedure concorsuali – Approvazione della graduatoria – Successivo annullamento in via di autotutela - Controversia - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario – Fondamento - Fattispecie. In tema di pubblico impiego privatizzato, con l'approvazione della graduatoria nelle procedure concorsuali si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo ed all'attività autoritativa della P.A. e subentra una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici sull'inadempimento delle obbligazioni articolo 1218 c.c. , inclusi i parametri della correttezza e della buona fede, sicché la controversia rimane devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche nell'ipotesi in cui la graduatoria del concorso sia stata annullata in via di autotutela dopo l'instaurazione del rapporto. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, riformando quella di primo grado, aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio promosso dal vincitore del concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente della polizia municipale, successivamente dichiarato decaduto dalla nomina per mancata produzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal bando . In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 21671 del 2013 La controversia sulla domanda di un pubblico dipendente, il quale, dopo l'espletamento di procedura pubblica concorsuale, chieda l'accertamento del suo diritto all'assunzione nel ruolo del personale dirigenziale e alla stipulazione del relativo contratto di lavoro, con la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, esula dall'ambito di quelle inerenti la suddetta procedura del pubblico concorso tale essendo anche quello preordinato all'inquadramento di dipendenti in area superiore, come nella specie e, perciò, ai sensi dell'articolo 63, primo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sua cognizione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, con l'approvazione della graduatoria si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni articolo 1218 cod. civ. , anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 14 NOVEMBRE 2017, N. 26856 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA. Comunicazione di - Difensore cancellatosi dall'albo - Invalidità - Fondamento. In tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di ius postulandi”. In senso difforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15566 del 2015 Nel giudizio di cassazione, la comunicazione dell'avviso di udienza al difensore che risulti essere stato cancellato dall'albo degli avvocati di appartenenza, è ritualmente eseguita presso la cancelleria della Corte, ex articolo 366, comma 2, ultima parte, c.p.c., persistendo l'obbligo del professionista, alla stregua del rapporto di mandato instaurato con il proprio cliente, ad informarlo dell'impossibilità di proseguire il patrocinio, sicché non è configurabile alcun irrimediabile vulnus al diritto di difesa della parte.