RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE SENTENZA DEL 16 NOVEMBRE 2017, N. 27199 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA'. Specificità dell'appello ex art. 342 e 434 c.p.c. - Condizioni - Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso – Sufficienza. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In senso conforme, già i Sez. L, Sentenza n. 2143 del 2015 L'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum , circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente formulato un ricorso in appello, in cui le singole censure - attinenti alla ricostruzione del fatto e/o alla violazione di norme di diritto - erano state sviluppate mediante la indicazione testuale riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erronee e con la analitica indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata . ii Sez. 3, Sentenza n. 20124 del 2015 In materia di appello, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi dichiarati inammissibili o rigettati non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa. iii Sez. 1 - , Sentenza n. 18932 del 2016 L'inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell'appello e del ricorso per cassazione, e non è comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta - essendo l'atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo nel caso dell'appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado - non operi un meccanismo di sanatoria pertanto, essendo inapplicabile all'atto di citazione di appello l'art. 164, comma 2, c.p.c. testo originario , per incompatibilità - in quanto solo l'atto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. è idoneo a impedire la decadenza dall'impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza -, l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'articolo 342 cit., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa. iv Sez. 3 - , Ordinanza n. 10916 del 2017 L’art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 , non esige lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza , né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum , formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo , nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere. SEZ. UNITE SENTENZA 16 NOVEMBRE 2017, N. 27198 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE. Vice procuratore onorario - Accertamento rapporto d'impiego - Assimilazione al regime giuridico del magistrato togato - Configurabilità - Giurisdizione del g.a. Rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia avente ad oggetto la domanda di un vice procuratore onorario volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della Giustizia, per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati e per l'inserimento nell'organizzazione di un ufficio di Procura. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 11272 del 1998 I giudici di pace sono funzionari onorari e godono di un trattamento economico avente natura indennitaria e non corrispettiva, in assenza di un rapporto professionale di servizio. Ne consegue che la giurisdizione per le controversie relative al loro trattamento economico va stabilita in relazione alla posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio e che, in particolare, va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario quando l'interessato faccia valere il diritto a conseguire un'indennità predeterminata con legge, quale come nella specie l'indennità cosiddetta giudiziaria prevista dall'art. 3 legge 19 febbraio 1981 n. 27 e spettante ai magistrati togati.