RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. VI ORDINANZA 23 OTTOBRE 2017, N. 24947 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE – IMPLICITA. Intermediazione finanziaria – Domanda di restituzione del controvalore dell’investimento - Risoluzione del contratto per inadempimento - Domanda implicita – Configurabilità - Fattispecie. La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto non proposta la domanda di risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario in quanto la parte aveva chiesto la restituzione del controvalore dell'investimento effettuato per il tramite dell'intermediario . In senso conforme, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21113/13 La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione come la domanda del venditore relativa al riconoscimento del diritto di trattenere un acconto a seguito dell'inadempimento del compratore all'obbligo di versare il residuo prezzo . SEZ. I SENTENZA 25 OTTOBRE 2017, N. 25318 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE STIMA - IN GENERE. Programma costruttivo ex art. 51 l. n. 865/1971 - Porzioni dell’area destinate a viabilità o altre opera infrastrutturali - Connotazione edificatoria - Esclusione - Equivalenza tra programma costruttivo e PEEP - Insussistenza - Fondamento. Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, l’inserimento di un’area nel programma costruttivo ex art. 51 l. n. 865/1971 non consente di ritenere la connotazione edificatoria delle relative porzioni ove destinate ad opere infrastrutturali, non essendo il programma anzidetto equiparabile al piano per l'edilizia economica e popolare PEEP , rispetto al quale è alternativo ed autonomo, in quanto privo di carattere programmatorio e conformativo nonché soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d'individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica cui far ricorso proprio qualora non possano adottarsi tempestivamente le complesse procedure previste per l'approvazione del PEEP. Si richiama a Sez. 1, Sentenza n. 10576/03 La delibera di localizzazione per interventi di edilizia residenziale pubblica, non è soggetta all'approvazione regionale, non essendo il programma costruttivo della localizzazione equiparabile al piano di zona, in quanto soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato di individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di formazione del peep, con il quale condivide solo l'efficacia, e determinandosi anzi il ricorso a detta procedura di localizzazione proprio qualora non possano adottarsi tempestivamente le complesse procedure previste per l'approvazione del peep Cons. Stato, sez. IV, 15.3.1986, n. 175 22.5.1989, n. 344 27.2.1991, n. 137 24 giugno 1991, n. 504 3.2.1992, n. 139 20.3.1992, n. 319 10.4.1995, n. 228 18.6.1998, n. 964 . b Sez. 1, Sentenza n. 10280/14 In tema d'indennità d'espropriazione, l'approvazione del piano di edilizia economia e popolare conferisce il requisito dell'edificabilità a tutte le aree in esso inserite, essendo irrilevante la destinazione di talune di esse alla costruzione di strade o a parchi e/o giardini, trattandosi di previsioni specifiche che non assumono carattere conformativo del territorio, ma integrano vincoli preordinati all'esproprio poiché non possono comportare - in quanto limitati all'interno di una zona urbanistica omogenea a diversa destinazione generale ed incidenti su beni determinati sui quali si localizza la realizzazione dell'opera pubblica - un mutamento della classificazione legale dei terreni che ne sono oggetto. c Sez. 1, Sentenza n. 4614/15 In tema di espropriazione di pubblica utilità, nel programma costruttivo di edilizia residenziale inerente alla localizzazione - che non è equiparabile al piano di zona, a cui è alternativo ed autonomo in quanto soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d'individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica - l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, impone che i termini stabiliti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 siano fissati nel provvedimento di adozione, o, al più tardi, in quello di assegnazione delle aree, dovendosi ritenere, in mancanza, l'illegittimità e, dunque, la natura usurpativa dell'occupazione. SEZ. I SENTENZA 25 OTTOBRE 2017, N. 25320 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE STIMA - IN GENERE. Variante al piano regolatore generale - Vincolo di natura ablatoria - Qualificazione dell’area - Irrilevanza - Fattispecie. In materia di espropriazione per pubblica utilità, il vincolo particolare imposto dalla variante al piano regolatore generale che incida su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona ma della localizzazione di un’opera pubblica la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell’area nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura ablatoria del vincolo apposto su un complesso industriale da lungo tempo degradato e da destinare al servizio della città”, facendo riferimento per la determinazione dell’indennità di esproprio alla previgente destinazione del piano regolatore generale . In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19072/15 La variante al piano regolatore generale che miri ad una nuova zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto per lo più spaziale con un'opera pubblica, ha carattere conformativo ed è rilevante ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, mentre ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto carattere conformativo alla variante al piano regolatore generale che destinava un'area a parcheggio e verde pubblico .