RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 25 OTTOBRE 2017, N. 25332 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE PROPRIETA' INTELLETTUALE SOGGETTI DEL DIRITTO - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA CONTENUTO DEL DIRITTO - CONTRATTO DI EDIZIONE. Contratto di edizione a termine - Mancata previsione del numero minimo di esemplari - Nullità - Conversione in contratto di edizione per edizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Ai sensi dell'art. 122 l. n. 633/1941, il contratto di edizione rientra in due fondamentali fattispecie la prima, contratto di edizione per edizione , in cui la durata del rapporto è legislativamente fissata venti anni , ed è predeterminato dalle parti il numero delle edizioni e degli esemplari, stabilendosi, peraltro, che in mancanza delle indicazioni richieste o di altre speciali pattuizioni sostitutive, il contratto si intende stipulato per una sola edizione e per il numero massimo di duemila esemplari. La seconda, contratto di edizione a termine , in cui, nel termine fissato dalle parti, che non può comunque eccedere i venti anni, è conferito all'editore un ampio potere dispositivo in ordine allo sfruttamento dell'opera, con il diritto di eseguire quel numero di edizioni e per il numero di esemplari per edizione che reputi necessario a sua discrezione, stabilendosi, tuttavia, in considerazione della sua posizione egemonica ed a tutela del contraente più debole, che sia almeno indicato, a pena di nullità del contratto, il numero minimo di esemplari per ogni edizione. Tuttavia nell'ipotesi in cui il contratto di edizione a termine contenga solo l'indicazione della prima edizione con il numero di copie, non può prodursi la conversione del predetto contratto, carente delle indicazioni richieste a pena di nullità, con il contratto di edizione per edizione,, in quanto caratterizzato da un oggetto diverso e non rientrante per continenza nel primo mentre, in applicazione dell'art. 122, comma 4 l. n. 633/1941 il contratto di edizione a termine deve intendersi stipulato per una sola edizione ed un massimo di duemila esemplari nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello emessa in sede di rinvio, avendo la corte territoriale omesso di verificare in concreto - indagando la volontà delle parti - la possibilità di conversione del contratto nullo, ai sensi dell'art. 1424 c.c. . In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17279 del 2010 Ai sensi dell'art. 122 della legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore, il contratto di edizione, pur nella varietà di contenuto che può assumere nei singoli casi, rientra in due fondamentali fattispecie la prima, contratto di edizione per edizione , in cui la durata del rapporto è legislativamente fissata venti anni , ed è predeterminato dalle parti il numero delle edizioni e degli esemplari, stabilendosi, peraltro, che in mancanza delle indicazioni richieste o di altre speciali pattuizioni sostitutive, il contratto si intende stipulato per una sola edizione e per il numero massimo di duemila esemplari la seconda, contratto di edizione a termine , in cui, nel termine fissato dalle parti, che non può comunque eccedere i venti anni, è conferito all'editore un ampio potere dispositivo in ordine allo sfruttamento dell'opera, con il diritto di eseguire quel numero di edizioni e per il numero di esemplari per edizione che reputi necessario a sua discrezione, stabilendosi, tuttavia, in considerazione della posizione egemonica dell'editore medesimo ed a tutela del contraente più debole, che sia almeno indicato, a pena di nullità del contratto, il numero minimo di esemplari per ogni edizione. Tuttavia nell'ipotesi in cui il contratto di edizione a termine contenga solo l'indicazione della prima edizione con il numero di copie, non può prodursi la conversione del predetto contratto, carente delle indicazioni richieste a pena di nullità, con il contratto di edizione per edizione in quanto caratterizzato da un oggetto diverso e non rientrante per continenza nel primo mentre, in applicazione dell'art. 122, comma 4, l. n. 633/ 1941 il contratto di edizione a termine deve intendersi stipulato per una sola edizione ed un massimo di duemila esemplari. SEZ. I ORDINANZA 25 OTTOBRE 2017, N. 25335 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Intermediazione finanziaria – Bond argentini – Nullità dell’ordine privo di sottoscrizione – Successiva ratifica – Esclusione – Fondamento. Qualora nel contratto quadro sia prevista la forma scritta per i singoli ordini d' investimento - nella specie, Bond argentini - la prolungata acquiescenza dell’investitore rispetto agli effetti determinati dagli acquisti dei titoli, eseguiti in assenza del requisito, non determina alcun effetto sanante del difetto di forma. CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Intermediazione finanziaria – Violazione degli obblighi informativi – Art. 28 e 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 – Differenze – Effetti – Fattispecie. In tema di intermediazione finanziaria, nell’ipotesi di operazione inadeguata od in conflitto d'interessi, la violazione dell'obbligo guridico di astensione a carico dell'intermediario esclude la necessità dell'accertamento del nesso causale, da ritenersi in re ipsa invece nella differente ipotesi dell'inosservanza dell’obbligo di informazione attiva, specificamente prevista dall’art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, l’esistenza del nesso causale andrà accertata in concreto, non potendosi escludere che l’investitore, una volta correttamente informato, avrebbe deciso di dar corso ugualmente all'investimento nella specie, la S.C. ha ritenuto estraneo al sindacato di legittimità l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito circa la sussistenza del nesso causale tra l’inosservanza dell’obbligo informativo e l’evento dannoso . Il primo principio è conforme a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16053 del 2016 In tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c.c., assumendo, in tale ultima ipotesi, la finalità di assicurare una maggiore ponderazione da parte dell'investitore, di garantire all'operatore la serietà di quell'ordine e di permettergli una più agevole prova della richiesta ricevuta, sicché l'intermediario può legittimamente rifiutare l'esecuzione di un ordine non impartito per iscritto e la nullità dello stesso, per carenza del requisito della forma scritta convenzionale, può essere fatta valere da entrambi i contraenti. Con riferimento al secondo si veda Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 12544 del 2017 In materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno.