RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 3 NOVEMBRE 2017, N. 26148 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI – PROCEDIMENTO. Sospensione cautelare dell'avvocato - Condanna in primo grado - Sufficienza - Fondamento. La condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni che giustifica l’applicazione della misura della sospensione cautelare dell’avvocato dall’esercizio della professione è quella di primo grado, in quanto l’art. 60, comma 1, l. n. 247/2012, non richiede a tal fine l’irrevocabilità della sentenza, in conformità alla ratio” della misura di intervenire in via urgente in ipotesi di rilevante gravità, che sarebbe vanificata ove fosse necessario un previo accertamento irretrattabile della responsabilità penale, poiché la sospensione costituirebbe un'inutile duplicazione della sanzione disciplinare e non assolverebbe alla funzione di tutela dell'immagine della categoria professionale degli avvocati nel momento dello strepitus fori” e, quindi, all'atto del verificarsi della lesione. Si veda anche Cass. Sez. U - , Sentenza n. 18984 del 2017 In materia di procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la sospensione cautelare - la cui ratio va identificata nell’esigenza di elidere lo strepitus fori che può conseguire alla contestazione di un reato a carico di un professionista - non costituisce un provvedimento giurisdizionale, né una forma di sanzione anticipata, bensì un provvedimento cautelare incidentale di natura amministrativa ed a carattere provvisorio, con la conseguenza che la novellata disciplina ad esso relativa, prevista dall’art. 60 l. n. 247/2012, non trova applicazione retroattiva secondo il disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 65 della medesima legge, che regolano esclusivamente la successione di norme del codice deontologico. SEZIONI UNITE SENTENZA 3 NOVEMBRE 2017, N. 26147 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Regolamento CE n. 44/2001 - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fattispecie. Ai sensi dell'art. 5, n. 1 , del regolamento CE n. 44/2001, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita e in caso di pluralità di convenuti gli stessi possono essere citati davanti al giudice del luogo in cui uno di essi è domiciliato ai sensi dell'art. 6, n. 1 , del medesimo regolamento nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice italiano con riferimento al diritto di restituzione azionato in forza della dichiarazione autografa sottoscritta dal debitore, essendo in Italia il domicilio della creditrice, luogo di adempimento dell'obbligazione restitutoria, derivante da contratto, per la quale era stata consegnata somma di denaro a fronte della dazione in garanzia di un appartamento e parimenti è stata ritenuta la giurisdizione del giudice italiano riguardo all'azione di simulazione e all'azione revocatoria, essendo state proposte anche nei confronti della parte domiciliata in Italia . Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 370 del 1999 Con riguardo ad azione di simulazione esercitata in via principale ed azione di revocazione esercitata in via subordinata proposta da una società italiana nei confronti di convenuti residenti in Italia e convenuti domiciliati nel territorio di uno stato contraente della convenzione di Bruxelles, sussiste la giurisdizione del giudice italiano in applicazione dell'art. 6 n. 1 della Convenzione medesima, secondo cui in caso di pluralità di convenuti gli stessi possono essere citati davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi. SEZIONI UNITE ORDINANZA 3 NOVEMBRE 2017, N. 26149 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Controversia sulla legittimità di ritenute assicurativo-previdenziali - Giurisdizione tributaria - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Sono devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale è del tutto estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all’art. 19, d.lgs. n. 546/1992 o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario nella fattispecie, la S.C. ha così regolato la giurisdizione in un’ipotesi in cui il giudice del lavoro, a seguito di un’opposizione a precetto proposta dal datore di lavoro contro l'esecuzione minacciata dal lavoratore per il pagamento della differenza tra la somma lorda oggetto di un verbale conciliativo e la somma effettivamente versata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, aveva declinato la propria giurisdizione, ritenendo la causa interamente devoluta alla giurisdizione tributaria, incluso il capo di domanda relativo alle spese di precetto . Si richiamano a Sez. U, Sentenza n. 5287 del 2010 In caso di indebita riduzione da parte del notaio degli onorari applicati per atti da lui stipulati, la giurisdizione sull'impugnazione proposta avverso il provvedimento dell'Archivio notarile con cui viene richiesto il pagamento di maggiori somme a titolo di tassa d'archivio, di contributi alla Cassa Nazionale del notariato ed al consiglio Nazionale, oltre alle relative sanzioni, spetta al giudice tributario con riferimento a quella parte del provvedimento che riguarda la tassa di archivio, avente natura tributaria, ed al giudice ordinario per la restante parte, riguardante, invece, contributi assistenziali e previdenziali. b Sez. U - , Sentenza n. 25632 del 2016 La controversia inerente il diniego dell’istanza di transazione fiscale proposta ex art. 3, comma 3, d.l. n. 138/2002 applicabile ratione temporis appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, avendo ad oggetto una procedura di definizione dei ruoli posta nella fase di esecuzione dei carichi fiscali ed a nulla rilevando la natura discrezionale del provvedimento richiesto, in quanto quella tributaria si configura come giurisdizione a carattere generale, che si radica indipendentemente dalla specie dell’atto impugnato, ferma la riconducibilità di quest’ultimo alle categorie indicate dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, che non attiene alla giurisdizione ma alla proponibilità della domanda ed indica, con elencazione suscettibile di interpretazione estensiva, la tipologia degli atti suscettibili d’impugnazione. SEZIONI UNITE SENTENZA 7 NOVEMBRE 2017, N. 26339 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Protocollo d'intesa siglato tra un Comune ed un privato - Omessa previsione di finanziamento - Natura - Patto territoriale - Esclusione - Accordo integrativo di provvedimento – Sussistenza - Conseguenze. Il protocollo d'intesa siglato tra un Comune ed un privato, finalizzato alla creazione di una situazione idonea e necessaria all'adozione dei provvedimenti autorizzativi a favore del privato medesimo, senza che sia tuttavia prevista la concessione di un finanziamento né l'individuazione di un responsabile del procedimento, non rientra, pur se sottoscritto nell'ottica di un intervento di promozione dello sviluppo locale, tra i patti territoriali ex art. 2, comma 203, lett. d , l. n. 662/1996, ma tra gli accordi integrativi del provvedimento, ex art. 11, l. n. 241/1990, con conseguente devoluzione delle controversie relative al suo adempimento alla giurisdizione del G.A. Si veda Cass. Sez. U, Sentenza n. 1132 del 2014 La cognizione delle controversie relative ai finanziamenti concessi in sede di formazione ed esecuzione di un patto territoriale rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 11, comma 5, l. 7 agosto 1990, n. 241 applicabile ratione temporis , in quanto - salva l'ipotesi in cui il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. resti demandato solo il compito di verificare l'esistenza dei relativi presupposti senza alcun apprezzamento discrezionale sull' an , sul quid e sul quomodo - l'erogazione dei relativi contributi, sia in via provvisoria che in sede definitiva, implica l'adozione, da parte della P.A., di decisioni istituzionali circa la corretta allocazione di risorse finanziarie destinate ad una programmazione negoziata, che vede coinvolti, in egual misura, soggetti pubblici e privati, e un sindacato sul corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi valutati in sede di erogazione, e, dunque, postula la sussistenza e la persistenza di un potere amministrativo incompatibile con la cognizione giurisdizionale del giudice ordinario.