RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE UNITE ORDINANZA INTERLOCUTORIA DEL 14 NOVEMBRE 2017, N. 26856 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA. Comunicazione di - Difensore cancellatosi dall'albo - Invalidità - Fondamento. In tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di ius postulandi”. In senso difforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15566 del 2015 Nel giudizio di cassazione, la comunicazione dell'avviso di udienza al difensore che risulti essere stato cancellato dall'albo degli avvocati di appartenenza, è ritualmente eseguita presso la cancelleria della Corte, ex art. 366, comma 2, ultima parte, c.p.c., persistendo l'obbligo del professionista, alla stregua del rapporto di mandato instaurato con il proprio cliente, ad informarlo dell'impossibilità di proseguire il patrocinio, sicché non è configurabile alcun irrimediabile vulnus al diritto di difesa della parte. Si veda Cass. Sez. U - , Sentenza n. 3702 del 2017 La notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore.