RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 29 SETTEMBRE 2017, N. 22934 ADOZIONE - ADOZIONE DEI MINORI D'ETA' - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO – IMPUGNAZIONE. Minori - Stato di adottabilità - Art. 5, comma 1, l. n. 184 del 1983 come modif. dalla l. n. 173 del 2015 - Necessaria convocazione degli affidatari o della famiglia collocataria - Applicabilità in caso di giudizio di rinvio - Fondamento. In tema di adozione di minori, il giudice deve, a pena di nullità, disporre l'audizione degli affidatari o della famiglia collocataria ex art. 5, comma 1, ult. parte, l. n. 184 del 1983, come modificato dall'art. 2 l. n. 173 del 2015 che, avendo natura processuale, è immediatamente applicabile ai processi in corso anche se instaurati a seguito di sentenza di cassazione con rinvio, la cui efficacia vincolante viene meno quando la disciplina normativa, in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto, sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita. In senso conforme a Sez. 1, Sentenza n. 23169 del 2006 L'efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio, presupponendo il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto ivi enunciato, viene meno in tale sede quando quella disciplina sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveniens fattispecie di modifica, successiva alla sentenza rescindente, della disciplina di indennità di esproprio . b Sez. 1 - , Sentenza n. 14167 del 2017 Nel giudizio d'appello sull'adottabilità del minore, deve essere disposta l?audizione degli affidatari stante la previsione di cui all?art. 5, comma 1, della l. n. 183 del 1984 come modificato dall'art. 1, comma 2, della l. n. 173 del 2015 , norma che ha natura processuale e che, come tale, trova applicazione anche per i processi in corso, non essendo sufficiente che l'audizione predetta sia già stata effettuata in primo grado. SEZ. I SENTENZA 27 SETTEMBRE 2017, N. 22594 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO CONTRARIETA' ALL'ORDINE PUBBLICO DI NORME DI DIRITTO CANONICO - TRASCRIZIONE – TARDIVA. Matrimonio c.d. concordatario – Trascrizione tempestiva ma incompleta dell’atto di matrimonio – Convenzione patrimoniale – Omessa trascrizione – Trascrizione tardiva della convenzione – Effetti tra le parti. In materia di matrimonio concordatario, la scelta del regime di separazione dei beni dei coniugi, espressa davanti al ministro del culto cattolico officiante, in occasione della celebrazione delle nozze ed alla presenza di testimoni, è valida ed efficace, nei rapporti interni tra i coniugi, dal momento della celebrazione, ancorché non annotata nell'atto di matrimonio tempestivamente trascritto nei registri dello stato civile. Nella specie, l’atto di matrimonio concordatario era stato trascritto tempestivamente nei registri dello stato civile, privo però dell’annotazione relativa al regime patrimoniale della famiglia prescelto. L’annotazione era stata quindi trascritta dall’ufficiale dello stato civile, anni dopo, su richiesta del marito. . In precedenza a Sez. L, Sentenza n. 9464 del 2010 In caso di trascrizione tardiva del matrimonio religioso, l'art. 8, quinto comma, della legge n. 121 del 1985, nel prevedere la retroattività degli effetti civili dalla celebrazione del matrimonio medesimo non pone alcuna limitazione, fatti salvi solo i diritti legittimamente acquisiti dai terzi, né distingue tra l'ipotesi della trascrizione tardiva per fatto dell'ufficiale dello stato civile e quella - disciplinata dal comma sesto della stessa norma e collegata alla prima dalla congiunzione anche - per volontà dei coniugi. Ne consegue che l'eventuale stato vedovile di uno o di entrambi i coniugi cessa, retroattivamente, a far data dalla celebrazione del matrimonio canonico e, per l'effetto, viene meno, con la stessa decorrenza, anche il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto a causa di sopravvenuto matrimonio. b Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 2013 La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all'art. 287 cod. proc. civ.