RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

Sez. I ORDINANZA 9 OTTOBRE 2017, N. 23575 IMPUGNAZIONI CIVILI CASSAZIONE RICORSO PER PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI IMPUGNABILITA' PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE. Reclamo avverso sentenza di fallimento Comunicazione, a mezzo PEC, del testo integrale della sentenza di rigetto Decorrenza del termine breve per l'impugnazione in cassazione Idoneità – Fondamento Fattispecie. La comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata PEC , è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall. il meccanismo previsto dall’art. 18 cit. ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione. La S.C., nell’enunciare tale principio, ha escluso la tardività del ricorso, avuto riguardo alla circostanza che la comunicazione della sentenza impugnata era stata effettuata nella vigenza dell’art. 45 disp. att. c.p.c. ratione temporis applicabile, che non contemplava la comunicazione integrale del provvedimento . Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10525 del 2016 La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l.fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata PEC , ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c. SEZ. I SENTENZA 29 SETTEMBRE 2017, N. 22932 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA POLIZIA DI SICUREZZA LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Straniero Trattenimento presso centro CIE Richiesta di riesame Ammissibilità Procedimento camerale Competenza del giudice di pace Fondamento. In tema di immigrazione, in applicazione del disposto di cui all'art. 15 della Direttiva n. 115/2008/CE del Parlamento Europeo e della sentenza della CGUE del 28 aprile 2011, in causa C-61/11, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di trattenimento presso centro CIE da introdurre, in mancanza di apposita disciplina normativa al riguardo, con lo strumento del procedimento camerale ex art. 737 c.p.c., sicché per il principio della concentrazione delle tutele la competenza deve essere riferita al giudice della convalida e delle proroghe da identificarsi nel giudice di pace. Si vedano a Sez. 6 1, Ordinanza n. 21429 del 2016 In materia di immigrazione, non può essere disposta dal tribunale la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, quando il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia stato, ancorché indebitamente, sospeso, dal momento che il sindacato giurisdizionale, pur non potendo avere ad oggetto la validità dell'espulsione amministrativa, deve rivolgersi alla verifica dell'esistenza ed efficacia della predetta misura coercitiva. b Sez. 6 1, Ordinanza n. 11299 del 2017 In tema di immigrazione, è competente il tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, e non il giudice di pace, a provvedere sulla proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione, ove sia ancora pendente il termine per l’impugnazione del diniego di protezione internazionale reso dalla Commissione territoriale, e ciò anche nel caso in cui il ricorrente sia stato attinto da provvedimento di espulsione e trattenuto in attesa di essere rimpatriato ipotesi che esclude l’applicazione automatica della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale e non abbia ancora ottenuto provvedimento di sospensiva dal tribunale ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 .