RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE UNITE SENTENZA 23 OTTOBRE 2017, N. 24966 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI – PROCEDIMENTO. Ricusazione dell'intero Consiglio dell'Ordine - Inammissibilità - Fondamento. In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, è inammissibile l'istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del locale Consiglio dell'Ordine, perché l'istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l'imparzialità di singoli componenti del collegio giudicante, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l'idoneità a decidere. In senso conforme, già Cass. Sez. U, Sentenza n. 11142 del 2012 In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, è inammissibile l'istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del locale Consiglio dell'Ordine nella specie, fondata sul rilievo che i componenti chiamati a decidere del merito della contestazione disciplinare fossero gli stessi che avevano istruito il procedimento , perché l'istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l'imparzialità di singoli componenti del collegio giudicante, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l'idoneità a decidere, come evidenziato anche dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo nella pronuncia emessa il 20 maggio 1998 Gautrin c. Francia . SEZIONE UNITE ORDINANZA 20 OTTOBRE 2017, N. 24878 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE. Pretesa di assunzione a seguito di cd scorrimento della graduatoria - Contestazione degli effetti di un provvedimento amministrativo - Discrezionalità del potere della P.A. - Interesse legittimo - Conseguenze - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al cd scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo. Nella specie, il posto cui la parte ricorrente aspirava, a seguito della rinuncia del vincitore del concorso e dello scorrimento della graduatoria, era stato dall'Amministrazione dapprima assegnato fiduciariamente a termine e poi soppresso la S.C. ha enunciato il principio di cui in massima, ritenendo che l'Amministrazione avesse in tal modo esercitato il proprio potere discrezionale di autorganizzazione e che la situazione giuridica dedotta in giudizio appartenesse alla categoria degli interessi legittimi . In senso conforme, già Cass. Sez. U - , Sentenza n. 26272 del 2016 In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione. Ove, invece, - come nel caso di specie, avendo il ricorrente censurato la scelta dell’ente pubblico territoriale di coprire il posto di vice comandante del corpo di polizia urbana non mediante scorrimento” della graduatoria del precedente concorso, bensì con altra procedura - la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura nella specie, quella del concorso interno , anziché avvalersi delle scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza d'una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.