RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 13 OTTOBRE 2017, N. 24181 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO – LIQUIDAZIONE. Istituto di credito - Cessione delle attività e passività - Debiti del cedente - Azione nei confronti del cedente - Improcedibilità - Responsabilità del cessionario - Limiti - Debiti risultanti dallo stato passivo - Fondamento. L'azione proposta dal creditore di un istituto di credito, posto in liquidazione coatta amministrativa con cessione delle attività e passività, è improcedibile nei confronti della banca cedente, mentre nei confronti della banca cessionaria può trovare accoglimento solo per i debiti risultanti dallo stato passivo della liquidazione, come espressamente prevede l'art. 90 del d.lgs. n. 385 del 1993. In senso conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6624 del 2010 L'azione proposta dal creditore di un istituto di credito, posto in liquidazione coatta amministrativa con cessione delle attività e passività, è improcedibile nei confronti della banca cedente, mentre nei confronti della banca cessionaria può trovare accoglimento solo per i debiti risultanti dallo stato passivo della liquidazione, come espressamente prevede l'art. 90 del d.lgs. n. 385 del 1993. SEZ. I SENTENZA 29 SETTEMBRE 2017, N. 22930 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE. Giudice chiamato a conoscere della stessa causa in altro grado del processo - Ambito dell'obbligo di astensione - Applicabilità in via analogica - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Giudice chiamato a conoscere di identiche questioni tra le stesse parti in un nuovo processo - Operatività del motivo di astensione - Ricusazione - Esclusione - Fattispecie. I casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica ne consegue che l'obbligo di astensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti del giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo - rivolto ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima regiudicanda nell'unico processo - non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni. Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice che dopo avere emanato decreto ex art 148 c.c., opposto, al quale era seguita sentenza del tribunale, in diversa composizione, mai impugnata, aveva composto il collegio di appello che aveva conosciuto della richiesta di revisione delle condizioni di cui alla detta sentenza . In senso conforme, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 12345 del 2001 I casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 cod. proc. civ., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica ne consegue che l'obbligo di astensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti del giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo - rivolto ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima regiudicanda nell'unico processo - non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni.