RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 13 OTTOBRE 2017, N. 24146 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE. Procedimento - Giudizi ex art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 - Applicabilità del codice del processo amministrativo - Fondamento - Conseguenze - Dichiarazione di improcedibilità del ricorso - Presupposti. In tema di procedimento dinanzi ai tribunali regionali ed al tribunale superiore delle acque pubbliche, per i giudizi di tipo impugnatorio ed in unico grado di merito, previsti dall’art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, l’art. 208 dello stesso r.d. richiama, con rinvio formale o non recettizio, le norme del titolo III, capo II, del T.U. n. 1054 del 1924, sicché, nel caso in cui in pendenza del processo sopravvenga un difetto di interesse delle parti alla decisione, trova applicazione l’art. 35, comma 1, lett. c del vigente c.p.a., in base al quale il giudice dichiara, anche d’ufficio, l’improcedibilità del ricorso e non la cessazione della materia del contendere. Principio nuovo. Si richiamano a Sez. U, Sentenza n. 5080 del 2008 L'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui, a seguito della modifica ad opera della legge 21 luglio 2000, n. 205, prevede che tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti, si applica anche ai ricorsi appartenenti alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, stante il rinvio, da parte del successivo art. 208 e per tutto quanto non regolato dal T.U. sulle acque, alle disposizioni del codice di procedura civile ed a quelle relative al giudizio davanti al giudice amministrativo in forza di tale rinvio, e quindi in base sia all'art. 84 cod. proc. civ., che agli artt. 19 e 22 della legge n. 1034 cit., i motivi aggiunti possono essere validamente proposti sulla base del mandato conferito al difensore per il ricorso originario, allorché con essi si impugnano atti che fanno parte di uno stesso procedimento. b Sez. U, Sentenza n. 8310 del 2010 L'art. 208 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici , che, per il procedimento dinanzi ai tribunali regionali ed al tribunale superiore delle acque pubbliche, dispone l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile, per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del titolo quarto del medesimo testo unico, integra, come enunciazione del comune principio dell'operatività della legge generale laddove quella speciale non dispone, un rinvio formale o non recettizio, il quale, pertanto, va riferito alle norme del codice di rito vigente al momento dello svolgimento della procedura stessa. In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza impugnata per difetto di sottoscrizione da parte di tutti i giudici del collegio, ritenendo sufficiente, ai sensi dell'art. 132 del vigente cod. proc. civ., la sottoscrizione del presidente e dell'estensore . SEZIONI UNITE ORDINANZA 9 OTTOBRE 2017, N. 23600 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Contratti della pubblica amministrazione - Caducazione in autotutela di atti prodromici alla conclusione del contratto - Riparto della giurisdizione tra g.o. e g.a. - Criteri - Fattispecie in tema di annullamento in autotutela di delibere comunali concernenti la stipulazione di contratti cd. derivati”. In tema di contratti della P.A., la caducazione in autotutela di atti prodromici alla conclusione del contratto postula la giurisdizione del giudice amministrativo soltanto nell'ipotesi in cui l'esercizio del potere autoritativo di annullamento abbia la funzione di sindacare la legittimità degli atti appartenenti alla sequela procedimentale di carattere discrezionale che ha preceduto la successiva contrattazione con il privato, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nella contraria ipotesi in cui la P.A. persegua l'obiettivo di sottrarsi ex post ad un vincolo contrattuale. Fattispecie nella quale la giurisdizione del giudice ordinario è stata affermata con riguardo all'impugnativa della delibera comunale di annullamento, in sede di autotutela, di due pregresse delibere con cui era stato dato corso alla stipulazione di contratti cd. derivati , sul rilievo che questi ultimi erano stati conclusi all'esito di una trattativa privata e che, pertanto, la delibera di annullamento non appariva diretta a sindacare la legittimità di atti del procedimento amministrativo prodromico alla conclusione dei contratti ma piuttosto a realizzare una sorta di recesso unilaterale dagli stessi . Si richiama Cass. Sez. U, Ordinanza n. 22554 del 2014 In ipotesi di annullamento in via di autotutela ad opera della P.A. delle deliberazioni comunali con cui, previa indizione di una procedura selettiva, si sia proceduto alla conclusione di un contratto d'investimento in derivati finanziari, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dell'esercizio dell'autotutela stessa soltanto a condizione che si sia in presenza di atti prodromici rispetto alla successiva contrattazione di diritto privato, e che i vizi, in conseguenza dei quali l'amministrazione si sia avvalsa del suo potere di eliminazione, attengano al modo in cui tali atti sono stati posti in essere o siano comunque esclusivamente ad essi propri, non potendo il contraente pubblico far valere unilateralmente vizi afferenti, in realtà, alla validità del contratto ormai perfezionato, ovvero questione rientrante nell'alveo della giurisdizione ordinaria.