RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 21 SETTEMBRE 2017, N. 21975 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Domanda risarcitoria in materia urbanistica ed edilizia - Criteri di riparto - Domanda fondata sulla legittimità della progettazione ovvero sulla cattiva esecuzione dell'opera pubblica - Distinzione - Necessità - Fattispecie. Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta in materia urbanistica ed edilizia, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la legittimità dell’esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, da quello in cui lo stesso lamenti la cattiva esecuzione dell'opera pubblica, contestando le modalità esecutive dei lavori, nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di neminem laedere ” nella specie, in applicazione del principio, è stata sancita la giurisdizione del giudice amministrativo poiché i danni lamentati dagli attori derivavano non soltanto dalla cattiva esecuzione dei lavori ma, altresì, dagli atti del procedimento amministrativo relativo alla linea ferroviaria ad alta velocità dal tracciato Roma-Napoli . Si richiama a Sez. U, Sentenza n. 16883/13 rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, prevista dall'art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo modificato dall'art. 7 l. 21 luglio 2000, n. 205 applicabile ratione temporis , la controversia concernente il risarcimento dei danni lamentati da un Consorzio di bonifica in relazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, ricorrendo i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione della norma, quali la natura pubblicistica del procedimento preordinato allo svolgimento di tale attività, il carattere soprattutto pubblico degli interessi coinvolti, le scelte discrezionali della P.A., il ricorso da parte di essa a strumenti autoritativi, la manifesta incidenza sul territorio del progetto e della sua attuazione e, soprattutto, il nesso esistente tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni o soggetti ad esse equiparati tale dovendosi ritenere la società T.A.V. s.p.a, in quanto strumento per la realizzazione di un fine pubblico, il trasporto ferroviario, qualificato come servizio pubblico essenziale dall'art. 1, comma 2, lett. b, l. 12 giugno 1990, n. 146 ed uso del territorio. b Sez. U, Ordinanza n. 2052/16 in materia urbanistica ed edilizia, la domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l'opera pubblica nella specie, la linea ferroviaria dell'alta velocità appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il se né il come dell'opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. o del suo concessionario che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire. SEZIONI UNITE SENTENZA 26 SETTEMBRE 2017, N. 22358 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE. Annullamento dell'elezione di alcuni componenti - Delibera assunta precedentemente - Validità - Fondamento - Fattispecie. In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, il vizio di nomina di uno o più membri del CNF non può influire sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto, ai fini della regolare costituzione del giudice, assume rilevanza il momento della deliberazione della decisione nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto valida la decisione deliberata dal CNF con la partecipazione di due componenti provenienti da un Ordine locale le cui elezioni erano state annullate dopo l'adozione del provvedimento . Non si segnalano precedenti in termini.