RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. 1 SENTENZA 25 SETTEMBRE 2017, N. 22274 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE. Esercizio provvisorio - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Prededucibilità - Condizioni - Subentro nel contratto da parte del curatore al termine dell'esercizio provvisorio - Fondamento. In caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica pendenti al momento della dichiarazione di fallimento ed in presenza di esercizio provvisorio dell'impresa fallita, disposto ex art. 104 l. fall., i relativi crediti maturati ante fallimento, sono o meno prededucibili, a seconda che, al termine dell'esercizio provvisorio, il curatore abbia scelto di subentrare o sciogliersi dal contratto, mentre solo quelli maturati in pendenza di esercizio provvisorio sono sempre prededucibili, al pari di quelli, successivi al termine dell'esercizio provvisorio, in caso di subentro nel contratto da parte del curatore infatti, l'eccezionalità delle disposizioni dettate dalla legge per i contratti di durata, ex artt. 74 e 82 l. fall, in ragione dell'indivisibilità delle prestazioni, con il diritto alla prededuzione dei crediti anche preesistenti va contemperata con la ratio della disciplina dell'esercizio provvisorio, che limita la stessa prededucibilità quando la prosecuzione del rapporto è l'effetto diretto del provvedimento giudiziale, non della scelta del curatore. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4303/12 in caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica nella specie somministrazione pendenti al momento della dichiarazione di fallimento ed in presenza di esercizio provvisorio dell'impresa fallita, disposto ex art. 104 legge fall., i relativi crediti maturati ante fallimento, sono o meno prededucibili, a seconda che, al termine dell'esercizio provvisorio, il curatore abbia scelto di subentrare o sciogliersi dal contratto, mentre solo quelli maturati in pendenza di esercizio provvisorio sono sempre prededucibili, al pari di quelli, successivi al termine dell'esercizio provvisorio, in caso di subentro nel contratto da parte del curatore infatti, l'eccezionalità delle disposizioni dettate dalla legge fallimentare per i contratti di durata, ex artt. 74 e 82 l. fall., in ragione dell'indivisibilità delle prestazioni, con il diritto alla prededuzione dei crediti anche preesistenti va contemperata con la ratio della disciplina dell'esercizio provvisorio, che limita la stessa prededucibilità quando la prosecuzione del rapporto è l'effetto diretto del provvedimento giudiziale, non della scelta del curatore. SEZ. 1 ORDINANZA 15 SETTEMBRE 2017, N. 21474 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE. Concordato preventivo con transazione fiscale - Cd. infalcidiabilità del credito IVA - Disciplina ratione temporis vigente ex art. 182-ter l. fall. - Applicabilità alle proposte formulate nel periodo dal 16 luglio al 28 novembre 2008- Fondamento. In tema di omologazione del concordato preventivo con transazione fiscale, la regola della cd. infalcidiabilità dell’IVA trova applicazione anche nelle proposte ex art. 182 ter l. fall. nel testo originario, prima della novella operata dal d.l. n. 105 del 2008, e dunque in relazione al periodo decorrente dal 16 luglio 2008 al 28 novembre 2008. Ciò in applicazione delle Decisioni del Consiglio dell’Unione europea 2000/597/CE, 2000/436/CE, 2014/335/UE, Euratom e del disposto degli artt. 2, 250, paragrafo 1, e 273 della Direttiva del Consiglio dell’UE n. 2006/112/CE, secondo le quali tutti gli Stati membri devono adottare le misure legislative e amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell’IVA nei loro territori, essendo dunque ammissibile solo ed esclusivamente una mera dilazione nel pagamento di tale imposta, proprio perché già rappresentava risorsa dell’Unione Europea. Si richiamano a Sez. 1, Sentenza n. 14447/14 in tema di concordato preventivo, l'art. 182-ter, comma 1, l. all. come modificato dall'art. 32 d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. n. 2/2009 , che esclude la falcidia concordataria sul capitale dell'IVA, così sancendo l'intangibilità del relativo debito, ha natura sostanziale e carattere eccezionale, attribuendo al corrispondente credito un trattamento peculiare ed inderogabile, sicchè la stessa si applica ad ogni forma di concordato, ancorché proposto senza ricorrere all'istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concorsuale del credito IVA. b Sez. 1, Sentenza n. 18561/16 l'imprenditore che propone una domanda di concordato preventivo e, contestualmente, faccia ricorso alla transazione di cui all'art. 182-ter l. fall. ricomprendendovi anche i crediti IVA, non può offrire il pagamento di tali crediti in misura falcidiata, ancorché debbano essere integralmente degradati a chirografo per mancanza assoluta dei beni su cui possano essere soddisfatti, ostandovi il disposto del comma 1 della norma, che, con previsione già ritenuta costituzionalmente legittima perché configurante il limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del tributo, ne consente la sola dilazione.