RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 14 SETTEMBRE 2017, N. 21299 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Società partecipata da ente pubblico - Provvedimenti di nomina di amministratori - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie. La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato, poiché all'ente pubblico non è consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società mediante l’esercizio di poteri autoritativi, potendo esso avvalersi solo degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società, sicché sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla nomina degli amministratori, in quanto espressione di atti compiuti uti socius” e non iure imperii”. Nella specie, era contestata la conformità allo statuto sociale della nomina temporanea, da parte del presidente della giunta regionale, del presidente del consiglio di amministrazione di una società a capitale interamente pubblico . Si richiamano i Sez. U, Ordinanza n. 19676 del 2016 La controversia riguardante l'impugnazione della deliberazione della giunta comunale recante la nomina del rappresentante del comune nel consiglio di amministrazione di una società per azioni interamente partecipata da enti locali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, stante la natura di diritto soggettivo della posizione coinvolta oggetto di contestazione e l'assenza di una specifica attribuzione al giudice amministrativo, per tale fattispecie, di una giurisdizione su diritti. ii Sez. U - , Ordinanza n. 24591 del 2016 In tema di società partecipata da un ente locale, pur quando costituita secondo il modello del cd. ?in house providing?, le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci, ai sensi dell'articolo 2449 c.c., spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo, perchè investono atti compiuti dall'ente pubblico uti socius , non jure imperii , e posti in essere a valle della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo stato sciolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale, in senso privatistico, prevista dall?articolo 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 135 del 2012, oltre che dal principio successivamente stabilito dall?articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 nella specie, peraltro, inapplicabile ratione temporis , a tenore del quale, per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile. SEZIONI UNITE SENTENZA 14 SETTEMBRE 2017 N. 21302 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Azione finalizzata alla costituzione di rendita ex articolo 13 l. n. 1338 del 1962 - Rapporto di natura privatistica antecedente a quello di pubblico impiego - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia sensi dell'articolo 13 l. n. 1338 del 1962 - strumentale alla costituzione della riserva matematica per la regolarizzazione della posizione contributiva - ove proposta in relazione ad un rapporto di natura privatistica antecedente a quello di pubblico impiego. Nella specie, la richiesta era stata avanzata da una lavoratrice, già dipendente della Regione Toscana, per le prestazioni di dattilografia rese in epoca antecedente alla costituzione del rapporto di pubblico impiego e remunerate con retribuzione oraria . PREVIDENZA ASSICURAZIONI SOCIALI - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE – RISARCIMENTO. Azione del lavoratore per la costituzione da parte del datore di lavoro di rendita ex articolo 13 della l. n. 1338 del 1962 - Prescrizione - Decorrenza - Dalla data di prescrizione dei contributi previdenziali - Mancata conoscenza da parte del lavoratore della omissione contributiva - Irrilevanza. Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'articolo 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva. In ordine al primo principio, non si segnalano precedenti in termini. Con riferimento al secondo, in senso conforme, Cass. Sez. L, Sentenza n. 983 del 2016 Il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'articolo 13, comma 5, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva. SEZIONI UNITE ORDINANZA 18 SETTEMBRE 2017 N. 21541 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI. Pontificia Università Lateranense - Rapporti di lavoro - Controversie relative - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento. La Pontificia Università Lateranense rientra tra gli istituti ecclesiastici di educazione ed istruzione e, come tale, non è un soggetto sovrano internazionale o un suo organo , né è annoverabile tra gli enti centrali della Chiesa cattolica , esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, ai sensi dell’articolo 11 del Trattato lateranense del 11 febbraio 1929 ne consegue che la controversia inerente al rapporto di lavoro di un suo dipendente nella specie un docente non involge atti compiuti iure imperii” ed appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, inclusa la pretesa diretta alla reintegra nel posto di lavoro, dato che detta domanda, una volta esclusa la natura di soggetto sovrano e di ente centrale della Chiesa cattolica dell'università, è sottratta sia al principio consuetudinario di diritto internazionale della cd immunità ristretta , riguardanti le sole pretese che, pur attenendo a un rapporto lavorativo iure privatorum , possono incidere sul potere pubblicistico sovrano relativo all’organizzazione e all’esercizio delle potestà e funzioni istituzionali dell’ente, sia al principio di immunità reale garantito dall’articolo 15 del Trattato cit. agli immobili e alle sedi degli enti centrali, nonché alle attività ivi svolte. In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 16847 del 2011 L'immunità garantita dall'articolo 11 del Trattato lateranense non è invocabile dal Pontificio Collegio Americano del Nord, non annoverabile tra gli enti centrali della Chiesa Cattolica esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, sicché la controversia inerente al rapporto di lavoro di un dipendente del suddetto Pontificio Collegio non si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano, non potendo considerarsi espressione di una potestà iure imperii .