RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 3 AGOSTO 2017, N. 19428 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE. Disposizioni normative di uno Stato estero - Dovere di ufficio del giudice italiano di accertare la legge estera - Possibilità del ricorso a mezzi informali - Sussistenza. In tema d'individuazione della legge straniera applicabile, il giudice italiano può avvalersi di ogni mezzo idoneo allo scopo,anche procedendo personalmente alla ricerca o utilizzando gli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali, nonché le informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia o tramite esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione. CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE. Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana - Cittadini egiziani figli di madre italiana - Carenza probatoria - Segnalazione alla parte istante - Necessità - Richiesta officiosa d'informazioni alle autorità competenti - Necessità - Fondamento. In tema di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, diritto di primaria rilevanza costituzionale, si impone al giudice di merito l’utilizzo di ogni strumento e l’attivazione dei poteri officiosi d’informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente onde chiarire i dubbi afferenti alla registrazione dello stato civile estero fattispecie relativa a due cittadini egiziani, figli di madre italiana asseritamente rinunziante alla cittadinanza italiana, rispetto alla quale il giudice non aveva attivato i propri poteri per riscontrare la effettiva ricorrenza di rinunzia in relazione alla normativa straniera . CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE. Cittadinanza italiana - Figli di donna italiana residente all'estero e coniugata con cittadino straniero - Perdita della cittadinanza - Condizioni - Rinuncia spontanea e volontaria alla cittadinanza da parte della madre - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Alla luce della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, i figli minori di una donna italiana, che abbia sposato uno straniero e stabilito la propria residenza all'estero, perdono la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. n. 555/1912, applicabile ratione temporis , esclusivamente nel caso in cui la madre, a seguito del matrimonio, abbia, ai sensi dell'art. 11 l. n. 91/1992, rinunciato spontaneamente e volontariamente alla cittadinanza italiana, senza che tale rinunzia - alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983 - possa costituire la mera conseguenza dell'acquisto della cittadinanza del coniuge straniero art. 10 l. n. 555/1912 ovvero di una volontà” abdicativa non liberamente determinata art. 8 l. n. 555/1912 nella specie, la S.C. ha accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta da due cittadini egiziani, figli di madre italiana che aveva rinunziato alla cittadinanza, ma solo per ottemperare al disposto di una legge egiziana che esigeva la rinunzia alla cittadinanza di origine - e la conversione al credo musulmano - per poter sposare un cittadino egiziano di professione militare . Sul primo principio, si richiamano i Sez. 1, Sentenza n. 2791/02 secondo l'art. 14 l. n. 218/1995, di riforma del sistema di diritto internazionale privato, ai fini della conoscenza della legge straniera il giudice italiano può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della giustizia, anche di quelle assunte tramite esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione ne consegue, pertanto, che è legittimamente utilizzabile il testo tradotto di una legge straniera nella specie del Camerun , proveniente dall'ambasciata di quel Paese che ne attesti la conformità all'originale, senza che - in difetto di qualsiasi specifica contestazione di divergenza tra la traduzione acquisita e la norma nel suo testo originale - si renda necessaria la traduzione giurata di un interprete abilitato italiano, non essendo al riguardo applicabile la disciplina sulla legalizzazione di atti dall'estero di cui all'art. 33 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. ii Sez. 2, sentenza n. 27365/16 in materia di compravendita internazionale, la puntuale individuazione della legge applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio sfugge a qualsiasi preclusione, trattandosi di un dovere officioso del giudice, sottratto a qualsivoglia limitazione sicché la deduzione con la quale la parte denunzi l?erroneità di tale individuazione non costituisce un?eccezione quanto, piuttosto, una sollecitazione al giudice ad avvalersi del dovere di fare applicazione della norma effettivamente destinata a regolare il caso di specie, in attuazione del principio iura novit curia nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale, che aveva ritenuto preclusa la questione dell’applicabilità, alla fattispecie, della Convenzione di Vienna del 1980, anziché delle norme nazionali, in quanto sollevata per la prima volta in appello e soltanto in sede di precisazione delle conclusioni . Sul secondo e sul terzo a Sez. 6 - 1, ordinanza n. 20870/11 il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana richiesto da due cittadini turchi di madre italiana - che aveva perso la cittadinanza a causa del matrimonio con cittadino turco contratto nella vigenza della l. n. 555/1912 e l'aveva riacquistata molto dopo la nascita dei figli, solo per effetto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151/1975 - non può essere disatteso per insufficienza probatoria, determinata esclusivamente dalla ritenuta ambiguità della documentazione, peraltro non contestata dalla P.A. convenuta, prodotta a sostegno della domanda, senza indicare preventivamente alla parte istante l'esigenza di completare e chiarire il quadro probatorio, atteso che il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale, da attribuirsi alla cittadinanza, determina nel giudice di merito l'onere di attivare i suoi poteri di richiesta officiosa d'informazioni nei confronti del Ministero degli Esteri, al fine di dissipare i dubbi afferenti alla registrazione dello stato civile in Turchia. b Sez. 6 - 1, sentenza n. 6205/14 alla luce della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, i figli minori di una cittadina italiana, che abbia sposato uno straniero e stabilito la propria residenza all'estero, perdono la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. n. 555/1912, esclusivamente nel caso in cui la madre, a seguito del matrimonio, abbia, ai sensi dell'art. 11 l. n. 91/1992, rinunciato spontaneamente e volontariamente alla cittadinanza italiana, senza che tale rinunzia - alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983 - possa costituire la mera conseguenza dell'acquisto della cittadinanza del coniuge straniero art. 10 l. n. 555/1912 ovvero di una volontà abdicativa non liberamente determinata art. 8 l. n. 555 cit. nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito assumendo che il rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana non era stato giustificato dall'accertamento rigoroso in ordine alla effettiva volontarietà della perdita della cittadinanza da parte della madre dei ricorrenti al momento in cui quest'ultima, già cittadina italiana, nella vigenza del pregresso quadro normativo, aveva perso la cittadinanza in favore di quella libanese a causa del proprio matrimonio . c Sez. 6 - 1, ordinanza n. 22608/15 la perdita della cittadinanza italiana presuppone una rinuncia spontanea e volontaria da parte del cittadino, non potendo dirsi propriamente tale quella dettata dalla necessità, legislativamente imposta, di acquisire la cittadinanza del coniuge straniero e dovendo la volontà abdicativa essere oggetto di approfondito accertamento istruttorio, anche officioso, da parte del giudice nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, assumendo la carenza di un rigoroso accertamento istruttorio sull'effettiva spontaneità della rinuncia della madre del ricorrente alla cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con un cittadino egiziano, anche in ragione dell'allora vigente art. 10, comma 3, l. n. 555/1912, implicante la perdita della cittadinanza della donna cittadina che si marita ad uno straniero . SEZ. I SENTENZA 9 AGOSTO 2017, N. 19750 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Servizi di investimento finanziario - Obblighi informativi - Forma scritta - Esclusione - Prova testimoniale del funzionario della Banca - Ammissibilità. In tema di intermediazione finanziaria, la prova dell’assolvimento degli obblighi informativi incombenti sull’intermediario può essere data anche mediante deposizione testimoniale del funzionario della banca in quanto nessuna fonte, primaria o secondaria, richiede la prova scritta. Si richiama, Cass. Sez. 1, sentenza n. 12544/2017 in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno.