RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 13 SETTEMBRE 2017, N. 21200 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Convenzione relativa alla costruzione e gestione di un'opera pubblica - Riconducibilità alla nozione normativa unitaria di concessione di lavori pubblici - Conseguenze - Controversie relative all'esecuzione - Domanda riferita a lavori concessi anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 109 del 1994 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. Le controversie relative a concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, in quanto riconducibili alla nozione normativa di concessione di lavori di cui alla direttiva 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE ed alla direttiva 18 luglio 1989, n. 89/440/CEE, competono alla giurisdizione ordinaria, ai sensi della l. n. 109 del 1994, art. 31 bis, e art. 133 c.p.a., comma 1, lett. e , n. 1, se relative alla fase successiva all'aggiudicazione, anche qualora la domanda sia stata proposta anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 163 del 2006 e si riferisca a lavori concessi anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 109 del 1994. Si veda quanto affermato in precedenza a Sez. U, Ordinanza n. 19391 del 2012 La controversia relativa alla fase di esecuzione di una convenzione avente ad oggetto la costruzione e la ristrutturazione di un complesso immobiliare destinato ad area termale, nonché l'affidamento in gestione al concessionario dell'offerta al pubblico degli impianti e servizi relativi, previa corresponsione al comune aggiudicatore di un canone annuo, appartiene alla giurisdizione ordinaria, non avendo ormai rilievo, nel vigente quadro normativo, la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell'opera o di costruzione e gestione congiunte , e sussistendo, piuttosto, l'unica categoria della concessione di lavori pubblici , nella quale la gestione funzionale ed economica dell'opera non costituisce più un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario. b Sez. U, Sentenza n. 11022 del 2014 La nozione normativa di concessione di lavori pubblici , che impone il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla fase successiva all'aggiudicazione anche per le concessioni di gestione o di costruzione e di gestione , si rinviene - prima ancora che nella direttiva comunitaria di codificazione del 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE poi recepita dall'art. 3, comma 11, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e nella direttiva 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE - nell'art. 1, lett. d , della direttiva 18 luglio 1989,n. 89/440/CEE, sicché non può invocarsi la violazione del principio della perpetuatio iurisdictionis per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a controversie di tale natura che risultino instaurate anteriormente alla citata direttiva di codificazione e al suddetto d.lgs. n. 163 del 2006. SEZIONI UNITE ORDINANZA 13 SETTEMBRE 2017, N. 21191 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI. Denominazione di origine protetta – Protezione in sede europea - Registrazione precedente all’entrata in vigore del Reg. CE n. 479 del 2008 – Domanda di nullità – Giurisdizione del giudice italiano - Sussiste. La domanda di nullità della registrazione di una denominazione di origine protetta DOP riconosciuta in Italia prima dell’entrata in vigore del Reg. CE n. 479 del 2008, avendo contenuto analogo a quella di nullità del marchio registrato, è soggetta alla giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 120, comma 1, Codice della proprietà industriale, atteso che secondo l’art. 51 del detto Reg. CE le denominazioni già riconosciute a livello nazionale risultano automaticamente protette in sede europea, una volta trasmessi dagli Stati i fascicoli tecnici e le decisioni nazionali di approvazione, senza ulteriore sindacato da parte della Commissione. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONI UNITE SENTENZA 12 SETTEMBRE 2017, N. 21109 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI – PRIVILEGI. Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Sanzioni disciplinari – Divulgazione della corrispondenza tra difensori - Proposta transattiva su invito del giudice - Divieto - Fattispecie. L’art. 28 del codice deontologico forense nel testo anteriore a quello attualmente vigente approvato dal CNF nella seduta del 31 gennaio 2014 pone un divieto assoluto di esibizione in giudizio della corrispondenza intercorsa tra i professionisti e contenente proposte transattive tale divieto comprende anche la corrispondenza avente ad oggetto l'invito del giudice a transigere, in quanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c., la proposta conciliativa deve essere formulata in giudizio dalla parte che ne è autrice e, dunque, non rilevano le trattative tra i difensori. Nella specie la S. C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si chiedeva un'interpretazione dell'art. 28 citato, che affermasse il carattere esimente della produzione di corrispondenza intercorsa tra i difensori in caso di ipotesi transattiva formulata dal giudice, in quanto rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 91 c.p.c. . Non si segnalano precedenti in termini.