RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA 13 SETTEMBRE 2017, N. 21219 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE. Instaurazione di un nuovo procedimento concorsuale - Esclusione - Prosecuzione e reviviscenza della procedura originaria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze rispetto ai creditori. La riapertura del fallimento costituisce un fenomeno di reviviscenza, ovvero di prosecuzione nel segno dell’unitarietà, della procedura originaria, atteso che la riapertura prescinde dall’accertamento dell’attuale sussistenza dei presupposti del fallimento, senza che in proposito rilevi la dimensione temporale stabilita dall’art. 10 l. fall., e il debito assunto dal fallito in costanza della fase iniziale del suo fallimento rimane inefficace, ex art. 44 l. fall., rispetto ai creditori anche nella fase successiva, essendo il disposto dell’art. 122 l. fall. riferibile ai soli crediti sorti per l’attività del debitore successiva alla chiusura del suo fallimento, come pure anteriore alla riapertura del medesimo. Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8427/13 La riapertura del fallimento conseguente alla risoluzione del concordato fallimentare comporta la reviviscenza dell'originaria procedura concorsuale, e non una nuova, autonoma procedura. Ne consegue che ove tale risoluzione, benché pronunciata successivamente all'entrata in vigore dei d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169, riguardi un concordato fallimentare omologato anteriormente ad essi, si producono gli effetti di cui agli artt. 122 e 123 l. fall., nei rispettivi testi previgenti, ed al fallimento riaperto, in quanto nuova fase di una procedura che era stata definita secondo la legge anteriore, continuano ad applicarsi le norme preesistenti, atteso il chiaro tenore testuale dell'art. 22 del citato d.lgs. n. 169/07. SEZ. I ORDINANZA 13 SETTEMBRE 2017, N. 21213 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE. Contratto di leasing” - Fallimento dell'utilizzatore - Opzione del curatore per lo scioglimento del contratto - Effetti - Credito del concedente per i canoni scaduti alla data del fallimento - Ammissione al passivo - Sussistenza - Canoni non ancora scaduti - Insinuazione al passivo per la sola differenza positiva tra canoni non scaduti e valore di allocazione del bene nel mercato - Ammissibilità - Fondamento. In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing”, in caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore, quanto ai canoni scaduti e non pagati il concedente, insinuandosi al passivo per la verifica dei crediti, può soddisfarsi in sede fallimentare, poiché il credito relativo ad una somma certa e determinata è sorto anteriormente al concorso e andrà ammesso, al lordo degli interessi di mora, alla data della dichiarazione di fallimento. Quanto ai canoni non ancora scaduti, invece, il concedente ha soltanto diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale relativo ad una somma indeterminata nell’”an” e nel quantum” di insinuarsi nello stato passivo, in via tardiva, per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e la minore somma ricavata, rispetto a detto credito, dall’eventuale nuova allocazione del bene nel mercato. Si veda Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17577/15 in tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing, ai sensi dell'art. 72-quater l. fall. introdotto dall'art. 59 d.lgs. n. 5/2006 e modificato dall'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 169/2007 , il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo ed ex art. 93 l. fall., anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, poiché con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto il bene o altrimenti allocato a valori di mercato, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge.