RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 3 AGOSTO 2017, N. 19402 SERVITU' - IN GENERE. Servitù di allagamento - Volontarietà - Esclusione - Natura - Conseguenze. La servitù di allagamento non ha natura volontaria, in quanto è oggetto di un atto di imperio, sicché, da un lato, la sua regolamentazione costituisce una forma di governo del territorio rientrante nella competenza concorrente tra Stato e Regioni, in virtù degli artt. 117 Cost. e 5, comma 10, d.P.R. n. 327/2001, e, dall'altro, non è riconducibile, per i suoi caratteri di temporaneità e periodicità, al novero delle servitù di natura civilistica, per le quali opera il principio di tipicità, ma si colloca nell’ambito dei vincoli pubblicistici alla proprietà privata indicati solo descrittivamente come servitù” dall’art. 43, comma 6- bis , del predetto d.P.R. n. 327/2001. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONI UNITE SENTENZA 2 AGOSTO 2017, N. 19161 MEDIAZIONE – PROVVIGIONE. Mediazione cd. atipica - Caratteristiche - Art. 2 l. n. 39/1989 - Applicabilità - Condizioni - Attività svolta da persona non iscritta al ruolo dei mediatori - Diritto alla provvigione - Esclusione. È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate cd. mediazione unilaterale , qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L'esercizio dell’attività di mediazione atipica, quando l’affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo previsto dall’art. 2 l. n. 39/1989, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione. Superato l’orientamento difforme espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27729 del 2005 Il mediatore ed il procacciatore d'affari individuano due distinte figure negoziali - la prima tipica e la seconda atipica - che si differenziano per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto al procacciatore, il quale, invece, agisce su incarico di una delle parti interessate, dalla quale soltanto può pretendere la provvigione, e non è soggetto all'applicazione della norma - da considerarsi eccezionale - di cui all'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, che presuppone l'obbligo di iscrizione nel relativo albo, previsto dalla stessa legge, al precedente art. 2, per i soli mediatori. Confermato quanto già stabilito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19066 del 2006 È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate c.d. mediazione unilaterale . Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incaricati altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni. Essa rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall'art. 2, comma quarto, della legge n. 39 del 1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, stante la rilevanza, nell'atipicità, che assume il connotato della mediazione, alla quale si accompagna l'attività ulteriore in vista della conclusione dell'affare. Pertanto, anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata legge n. 39 del 1989, ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione. Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva, per l'appunto, ravvisato la sussistenza di un caso di mediazione atipica nell'ipotesi in cui un soggetto aveva, da un lato, ricevuto mandato in esclusiva da parte di alcuni soggetti a reperire acquirenti per il ristorante di loro proprietà e, dall'altro, da un terza persona ad acquistare lo stesso ristorante, così escludendo il diritto alla provvigione in favore del mediatore non iscritto nell'apposito albo .