RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLE CASSAZIONE

Sez. I SENTENZA 25 AGOSTO 2017, N. 20400 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M Art. 7, comma 1, n. 1, l.fall. - Notizia decoctionis - Tribunale competente diverso da quello presso cui si esercitano le funzioni penali - Richiesta di fallimento - Legittimazione - Rinnovazione da parte del P.M. competente - Necessità - Esclusione. Il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore, ai sensi dell’art. 7, n. 1, l.fall., in tutti i casi in cui abbia appreso istituzionalmente una notitia decoctionis , a prescindere dalla circostanza che il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento sia diverso da quello presso cui svolge le sue funzioni nei procedimenti penali, sicché non è necessaria la rinnovazione della detta richiesta da parte del P.M. che sia intervenuto all'udienza davanti al giudice competente. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M Art. 7, n. 1, l.fall. – Acquisizione della notitia decoctionis - Modalità – Esito favorevole del procedimento per l’indagato - Irrilevanza. Il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l.fall., quando la notitia decoctionis sia stata appresa nel corso di un procedimento penale, anche se avviato nei confronti di soggetti diversi dal medesimo imprenditore e conclusosi con esito favorevole alle persone sottoposte alle indagini. Non si segnalano precedenti in termini. Sez. I SENTENZA 31 AGOSTO 2017, N. 20615 ARBITRATO - ARBITRI - RICUSAZIONE . Istanza di ricusazione - Ordinanza del presidente del tribunale – Arbitro ricusato - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento . L'ordinanza pronunciata dal presidente del tribunale sull'istanza di ricusazione di un arbitro non è da lui impugnabile, neanche con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., attesi l’espresso disposto dell'art. 815, comma 3, c.p.c. e la sua natura di provvedimento a contenuto meramente ordinatorio, né essendo l’arbitro portatore di un interesse sostanziale inerente al detto procedimento, che è volto a garantire alle parti una pronuncia resa in posizione di terzietà. In senso conforme, Cass. Sez. VI - 1, Ordinanza n. 10359 del 2012 L'ordinanza pronunciata dal presidente del tribunale sull'istanza di ricusazione di un arbitro non è impugnabile, neanche con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., attesi l'espresso disposto dell'art. 815, terzo comma, cod. proc. civ., e la sua natura di provvedimento a contenuto ordinatorio, in quanto tale non qualificabile come sentenza in senso sostanziale.