RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA del 6/04/2017, N. 8896 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA – SANZIONI. Ritardata scarcerazione di indagato detenuto – Illecito ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. g , d.lgs. n. 109/2006 – Sussistenza – Inesigibilità di una condotta diversa dal magistrato incolpato – Prova di circostanze eccezionali – Necessità – Fattispecie. Incorre nell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g , d.lgs. n. 109/2006, il magistrato che, con violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ometta di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata della misura cautelare applicata all’indagato, potendo l’incolpato esonerarsi da responsabilità solo in presenza di impedimenti gravissimi, che gli abbiano precluso di assolvere il dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, non bastando, in tale prospettiva, la laboriosità o la capacità del magistrato incolpato, né particolari condizioni lavorative gravose e/o strutturalmente disorganizzate dell’ufficio di appartenenza in applicazione di tale principio, è stata confermata la decisione della Sezione Disciplinare del C.S.M. che aveva riconosciuto la responsabilità di un Giudice per le indagini preliminari in relazione al protrarsi, per oltre sette mesi, di un’illegittima detenzione carceraria, essendosi escluso che la mera enumerazione del numero dei provvedimenti adottati dal magistrato ed un richiamo generico alle statistiche comparative fossero idonei a provare la sussistenza di una situazione di inesigibilità della condotta contestata . ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA – SANZIONI. Ritardata scarcerazione di un detenuto – Illecito ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. g , del d.lgs. n. 109/2006 – Irrogazione di una pena di durata superiore alla custodia in carcere illegittimamente presofferta – Rilevanza ai fini dell’applicazione dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto” – Esclusione – Fondamento. In relazione all’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g , d.lgs. n. 109/2006, commesso dal magistrato che – con violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – ometta di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata della misura cautelare personale della custodia in carcere, la circostanza che l’imputato risulti destinatario, a conclusione del giudizio, di una pena detentiva di durata superiore alla custodia cautelare illegittimamente presofferta, non può essere apprezzata ai fini del riconoscimento dell’esimente costituita dalla scarsa rilevanza del fatto, prevista dall’art. 3- bis d.lgs. n. 109/2006, non venendo meno neppure in tale ipotesi il danno ingiusto subito dall’imputato e consistente nella lesione del diritto, costituzionalmente garantitogli, a non subire limitazioni della libertà personale, prima dell’accertamento della propria responsabilità, se non nei limiti stabiliti dalla legge. In ordine al primo principio, si veda Sez. U, sentenza n. 18191/13 L'inosservanza da parte del giudice, su conforme parere del PM, dei termini di durata della custodia cautelare previsti dalla legge, in quanto lesiva del diritto fondamentale di libertà del soggetto trattenuto in carcere oltre i limiti legali, costituisce, per entrambi, grave violazione di legge, sanzionabile come illecito disciplinare, salva la possibilità di applicare un'esimente connessa a circostanze di fatto o a provvedimenti che giustifichino la mancata liberazione, dovendosi attribuire a gravissima negligenza del magistrato ogni violazione del diritto di libertà non dovuta a cause eccezionali, ovvero già determinate per legge. In forza di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'avvenuta scarcerazione di persona colpita da provvedimento di custodia cautelare, sessantadue giorni dopo la data in cui avrebbe dovuto essere eseguita per decorso dei termini di legge, integri l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera g , del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, escludendo che tanto le circostanze relative alla capacità e laboriosità dimostrate dai magistrati incolpati nelle loro altre attività giudiziarie, quanto il fatto obiettivo dell'omessa trascrizione, nel registro generale, dello stato di detenzione della persona indagata potessero assumere rilievo come cause eccezionali, potenzialmente apprezzabili come esimenti della responsabilità disciplinare, potendo invece solo rilevare, come avvenuto nel caso di specie, sul piano della commisurazione del trattamento sanzionatorio . Riguardo al secondo, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 4954/15 In tema di procedimento disciplinare riguardante magistrati, il danno ingiusto arrecato ad una delle parti dall'incolpato in violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 1 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, idoneo ad integrare la fattispecie normativa di cui al successivo art. 2, comma 1, lett. a , non viene meno allorquando l'imputato, illegittimamente privato della libertà personale a seguito di una permanenza in custodia cautelare oltre i limiti temporali previsti dalla legge, sia successivamente condannato ad una pena detentiva di durata superiore alla misura preventiva sofferta. Invero, da un lato, l'attuale assetto dei valori costituzionali implica che la condanna successiva non compensa il danno alla libertà personale subito dall'indagato, tenuto conto della non identità dei beni giuridici tutelati, mentre, dall'altro, il danno si determina nel momento e per tutto il tempo in cui vengono superati i limiti massimi di custodia cautelare fissati dalla legge e non può poi estinguersi, a distanza di tempo, per il solo fatto comunque incerto sia nel se che nel quando del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.