RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 10 AGOSTO 2017, N. 19941 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI IMPUGNABILITA' - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE. Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso i provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato - Termine per la proposizione - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione - Fondamento. Il termine per proporre ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto, per la generale previsione introdotta dall'art. 36- bis l. fall., alla sospensione feriale ex art. 3 l. n. 742/1969, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, svolgendo tale reclamo, nella procedura concorsuale, funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. nel processo esecutivo individuale detto termine, inoltre, inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria – di regola – ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., o anche in forme equipollenti, purché risulti certa la presa di conoscenza dell’atto da parte del destinatario e la relativa data. In senso conforme, Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 21345/12 Il termine per proporre ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare ex art. 26 l. fall. in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato in materia di piani di riparto non è soggetto, per la generale previsione introdotta dall' art. 36-bis l. fall., alla sospensione feriale di cui all'art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario principio affermato con riferimento a procedura aperta nella vigenza del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, trovando applicazione, peraltro, la regola anche nelle procedure iniziate anteriormente, dal momento che il descritto reclamo ha funzione sostitutiva delle opposizioni previste dall'art. 617 c.p.c. nel processo esecutivo individuale . SEZ. I SENTENZA 9 AGOSTO 2017, N. 19746 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE - IN GENERE . Assegno di mantenimento verso il coniuge o i figli - Raggiunta indipendenza economica di uno dei figli - Revoca - Conseguente aumento delle residue contribuzioni a favore degli altri beneficiari - Esclusione – Fattispecie. In tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale, la revoca dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge o dei figli non comporta, di per sé, l’accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle altre contribuzioni ancora dovute Nella specie, la S.C., con riferimento all’assegno di mantenimento in favore del coniuge a seguito della raggiunta indipendenza economica di uno dei figli, ha affermato che, in difetto di prova contraria a cura del coniuge richiedente, deve presumersi che la misura dell’assegno in suo favore corrisponda alle sole necessità di cui all’art. 156 c.c. e non sia stata stabilita considerando anche il concorrente onere del richiedente di contribuire al mantenimento dei figli . Si vedano a Sez. 6 - 1, ordinanza n. 2171/12 L'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica il raggiungimento di detta indipendenza economica non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio nella specie, di 800 euro mensili correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario. b Sez. 1, Sentenza n. 12952/16 La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.