RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 29 MARZO 2017, N. 8115 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Benefici accordati ai privati dopo eventi sismici - Riconoscimento e quantificazione del contributo - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento . Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione di contributi pubblici dopo il verificarsi di eventi sismici nella specie, per un danneggiamento immobiliare verificatosi in occasione del terremoto nella provincia di L’Aquila , vertendosi in tema di erogazioni in cui l’attività della P.A. è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, sicché trattasi di una situazione di diritto soggettivo, non ricompresa nelle materie dell’urbanistica ed edilizia, di cui non può scindersi l’astratta attribuzione dai suoi profili concreti inerenti quantum” e quomodo”. In precedenza i Sez. U, Sentenza n. 21000 del 2005 La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dall'art. 21 della legge n. 219 del 1981, al fine della riparazione, della ricostruzione o del miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti e degli impianti industriali, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei richiedenti danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritto soggettivo, e ciò anche qualora la domanda abbia ad oggetto, ai sensi della legge della Regione Campania n. 21 del 1983, le spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale delle opere e delle attrezzature diretto ad un aumento della produttività, all'ammodernamento dell'esercizio, al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie con il mantenimento dei preesistenti livelli occupazionali, in quanto la legge reg., nel prevedere il contributo anche per queste spese, stabilisce soltanto che le stesse non possono essere superiori al 30 % della spesa ammessa a contributo per la ricostruzione e riparazione dei locali, escludendo ogni valutazione discrezionale della P.A ii Sez. U, Ordinanza n. 3058 del 2009 La cognizione della domanda proposta nei confronti del Comune da un alunno portatore di handicap, al fine di far dichiarare il diritto al trasporto gratuito dalla propria abitazione alla scuola, in relazione ai disposti dell'art. 28 della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 8, lett. g, della legge n. 104 del 1992, appartiene alla giurisdizione amministrativa, poiché il portatore di handicap è titolare in proposito di un interesse legittimo, trattandosi di provvidenza che viene erogata sulla base della compatibilità con le risorse di bilancio pubblico, da valutarsi discrezionalmente da parte della Pubblica Amministrazione. iii Sez. U, Ordinanza n. 21062 del 2011 In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l' an , il quid ed il quomodo dell'erogazione. Fattispecie relativa al riconoscimento, in favore delle imprese, di un contributo percentuale sulle retribuzioni corrisposte ai nuovi dipendenti con contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 10 della legge Regione Sicilia del 15 maggio 1991, n. 27, che aveva predeterminato la misura del contributo, senza lasciare nessun margine di discrezionalità per l'Amministrazione tenuta al pagamento . SEZIONI UNITE ORDINANZA 29 MARZO 2017, N. 8116 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Cartella di pagamento per sanzioni amministrative comminate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Rimedi - Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi. La controversia concernente l’opposizione avverso la cartella di pagamento per sanzioni amministrative comminate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi pronunciati dalla predetta Autorità, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all’art. 33, comma 1, della l. n. 287/1990, è da ritenersi limitata – conformemente all’art. 103 Cost. ed alle indicazioni contenute in Corte Cost. n. 204/2004 – ai soli casi in cui sia in discussione un atto che sia espressione della funzione pubblica e sia adottato nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato non dalla posizione di parità dei soggetti secondo lo schema diritti-doveri , ma da una relazione asimmetrica, sintetizzata nella formula potere-soggezione. Pertanto, qualora non sia contestato il provvedimento irrogativo delle sanzioni e, quindi, il preteso illegittimo esercizio di pubblici poteri, ma il semplice diritto a riscuotere le stesse a mezzo notifica della cartella esattoriale, preordinata all’espropriazione forzata, la tutela giudiziaria resta affidata ai rimedi dell’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 e segg. c.p.c Si richiamano i Sez. U, Sentenza n. 1013 del 2014 Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità come nel caso della definizione di mercato rilevante nell'accertamento di intese restrittive della concorrenza , nel qual caso il sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell' Autorità Garante. ii Sez. U, Ordinanza n. 10411 del 2014 In tema di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 133 e 134 del codice del processo amministrativo, la controversia relativa all'intimazione delle maggiorazioni da ritardato pagamento, atteso il carattere sanzionatorio dell'atto, strumentale non alla mera esecuzione, ma alla determinazione dell' an e del quantum delle sanzioni aggiuntive. Tale soluzione risponde, peraltro, ad una interpretazione costituzionalmente orientata che impone, al fine di assicurare la funzionalità del sistema processuale, di escludere il frazionamento della medesima materia tra autorità giudiziarie diverse.