RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 3 Agosto 2017, N. 19428 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE. Disposizioni normative di uno Stato estero - Dovere di ufficio del giudice italiano di accertare la legge estera - Possibilità del ricorso a mezzi informali - Sussistenza. In tema d'individuazione della legge straniera applicabile, il giudice italiano può avvalersi di ogni mezzo idoneo allo scopo, anche procedendo personalmente alla ricerca o utilizzando gli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali, nonché le informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia o tramite esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione. CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE . Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana - Cittadini egiziani figli di madre italiana - Carenza probatoria - Segnalazione alla parte istante - Necessità - Richiesta officiosa d'informazioni alle autorità competenti - Necessità - Fondamento. In tema di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, diritto di primaria rilevanza costituzionale, si impone al giudice di merito l’utilizzo di ogni strumento e l’attivazione dei poteri officiosi d’informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente onde chiarire i dubbi afferenti alla registrazione dello stato civile estero. Fattispecie relativa a due cittadini egiziani, figli di madre italiana asseritamente rinunziante alla cittadinanza italiana, rispetto alla quale il giudice non aveva attivato i propri poteri per riscontrare la effettiva ricorrenza di rinunzia in relazione alla normativa straniera . CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE. Cittadinanza italiana - Figli di donna italiana residente all'estero e coniugata con cittadino straniero - Perdita della cittadinanza - Condizioni - Rinuncia spontanea e volontaria alla cittadinanza da parte della madre - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Alla luce della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, i figli minori di una donna italiana, che abbia sposato uno straniero e stabilito la propria residenza all'estero, perdono la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della l. n. 555/1912, applicabile ratione temporis ”, esclusivamente nel caso in cui la madre, a seguito del matrimonio, abbia, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91/1992, rinunciato spontaneamente e volontariamente alla cittadinanza italiana, senza che tale rinunzia - alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 - possa costituire la mera conseguenza dell'acquisto della cittadinanza del coniuge straniero art. 10 della legge n. 555/1912 ovvero di una volontà abdicativa non liberamente determinata art. 8 della legge n. 555/1912 . Nella specie, la S.C. ha accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta da due cittadini egiziani, figli di madre italiana che aveva rinunziato alla cittadinanza, ma solo per ottemperare al disposto di una legge egiziana che esigeva la rinunzia alla cittadinanza di origine - e la conversione al credo musulmano - per poter sposare un cittadino egiziano di professione militare . Sul primo principio, si veda S.U, Sentenza n. 9189/2012 È valida la clausola contrattuale di deroga alla giurisdizione italiana, che individui la disciplina di riferimento per il procedimento giudiziario relativo mediante il rinvio a disposizioni normative dell'ordinamento estero, cui appartiene il giudice al quale è deferita la controversia, sebbene di natura regolamentare e senza riportarne il contenuto ai fini della conoscenza di tali disposizioni, in applicazione dell'art. 14 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il giudice italiano può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia, anche di quelle assunte tramite esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione Sugli altri, si richiamano a Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20870/2011 Il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana richiesto da due cittadini turchi di madre italiana - che aveva perso la cittadinanza a causa del matrimonio con cittadino turco contratto nella vigenza della legge 13 giugno 1912, n. 555 e l'aveva riacquistata molto dopo la nascita dei figli, solo per effetto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151 - non può essere disatteso per insufficienza probatoria, determinata esclusivamente dalla ritenuta ambiguità della documentazione, peraltro non contestata dalla P.A. convenuta, prodotta a sostegno della domanda, senza indicare preventivamente alla parte istante l'esigenza di completare e chiarire il quadro probatorio, atteso che il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale, da attribuirsi alla cittadinanza, determina nel giudice di merito l'onere di attivare i suoi poteri di richiesta officiosa d'informazioni nei confronti del Ministero degli Esteri, al fine di dissipare i dubbi afferenti alla registrazione dello stato civile in Turchia. b Sez. 6 - 1, Sentenza n. 6205/2014 Alla luce della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, i figli minori di una cittadina italiana, che abbia sposato uno straniero e stabilito la propria residenza all'estero, perdono la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, esclusivamente nel caso in cui la madre, a seguito del matrimonio, abbia, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, rinunciato spontaneamente e volontariamente alla cittadinanza italiana, senza che tale rinunzia - alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983 - possa costituire la mera conseguenza dell'acquisto della cittadinanza del coniuge straniero art. 10 della legge n. 555 del 1912 ovvero di una volontà abdicativa non liberamente determinata art. 8 della legge n. 555 cit. . Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito assumendo che il rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana non era stato giustificato dall'accertamento rigoroso in ordine alla effettiva volontarietà della perdita della cittadinanza da parte della madre dei ricorrenti al momento in cui quest'ultima, già cittadina italiana, nella vigenza del pregresso quadro normativo, aveva perso la cittadinanza in favore di quella libanese a causa del proprio matrimonio . c Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22608 del 2015 La perdita della cittadinanza italiana presuppone una rinuncia spontanea e volontaria da parte del cittadino, non potendo dirsi propriamente tale quella dettata dalla necessità, legislativamente imposta, di acquisire la cittadinanza del coniuge straniero e dovendo la volontà abdicativa essere oggetto di approfondito accertamento istruttorio, anche officioso, da parte del giudice. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, assumendo la carenza di un rigoroso accertamento istruttorio sull'effettiva spontaneità della rinuncia della madre del ricorrente alla cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con un cittadino egiziano, anche in ragione dell'allora vigente art. 10, comma 3, della l. n. 555 del 1912, implicante la perdita della cittadinanza della donna cittadina che si marita ad uno straniero . SEZ. VI – 1 ORDINANZA 7 AGOSTO 2017, N. 19689 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI . Decreto di espulsione firmato dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega - Nullità - Esistenza della delega - Questione mista di fatto e di diritto - Necessità contraddittorio - Fattispecie. E' illegittimo e, quindi, suscettibile di annullamento, il decreto di espulsione dello straniero dallo Stato, emesso dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto, tuttavia l’eventuale esistenza di quest’ultima, ove rilevata d’ufficio, costituisce questione mista di fatto e di diritto da sottoporre al contraddittorio delle parti. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia del giudice di pace, che, nel rilevare d'ufficio la mancanza della delega, aveva omesso di invitare la prefettura a provarne l’esistenza, provvedendo all'annullamento del decreto . In senso conforme, Cass. sez. VI - 1, Sentenza n. 15190/2015 È illegittimo e va pertanto annullato il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto nella specie intervenuta solo dopo l'emanazione del provvedimento .