RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. VI – 1 ORDINANZA 3 AGOSTO 2017, N. 19478 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI – RECLAMI. Procedimento di reclamo ex art. 26 l.fall. - Norme sui procedimenti in camera di consiglio - Applicabilità - Conseguenze - Reclamo avverso decreto incidente su diritti soggettivi - Mancata comparizione del ricorrente - Dovere del tribunale di decidere il reclamo - Sussistenza - Eventuale decreto di non luogo a provvedere - Ricorso per cassazione ex art. 111, Cost. - Ammissibilità. Nel procedimento di reclamo disciplinato dall'art. 26 l.fall., quando si controverta su situazioni incidenti su diritti soggettivi, trovano applicazione le regole generali sui giudizi camerali ex artt. 737 segg. c.p.c. ed il tribunale è tenuto a decidere il reclamo anche nel caso in cui il ricorrente non compaia in camera di consiglio, sicché, qualora dichiari erroneamente non luogo a provvedere sul medesimo, questo provvedimento è impugnabile con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost. In senso conforme, già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9930 del 2005 Nel procedimento di reclamo disciplinato dall'art. 26 legge fall., quando si controverta su situazioni incidenti su diritti soggettivi, trovano applicazione le norme generali dei procedimenti camerali artt. 737 - 742 bis cod. proc. civ. ed il tribunale è tenuto a decidere il reclamo anche nel caso in cui il ricorrente non compaia in camera di consiglio, sicchè, qualora dichiari erroneamente non luogo a provvedere sul medesimo, questo provvedimento è impugnabile con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost SEZ. I SENTENZA 3 AGOSTO 2017, N. 19433 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI . Minore straniero - Autorizzazione alla permanenza del familiare ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Condizioni - Grave disagio psico-fisico del minore - Contenuto - Fattispecie. La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, può essere concessa in considerazione di qualsiasi danno grave che - con giudizio anche prognostico sulle conseguenze di una modificazione delle sue condizioni di vita e della relativa incidenza sulla sua personalità - il minore potrebbe subire in conseguenza dell’allontanamento dei suoi genitori, non potendo omettersi di valutare elementi quali l’età prescolare del soggetto tutelato ed il pregiudizio che il minore dovrebbe sopportare in conseguenza dell’eventuale distacco dal luogo in cui ha il centro dei propri interessi e relazioni. In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale per i minorenni che aveva negato l'autorizzazione invocata dai genitori albanesi di una minore, privi di attuale permesso di soggiorno, senza, però, valutare l’età prescolare della minore ed il suo radicamento sul territorio italiano . Si richiama Sez. U, Sentenza n. 22216 del 2006 In tema di immigrazione, la presenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minorenne, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere puntualmente dedotta nel ricorso introduttivo soltanto nell'ipotesi di richiesta di autorizzazione all'ingresso del familiare nel territorio nazionale in deroga alla disciplina generale dell'immigrazione allorché, invece, la richiesta autorizzazione riguardi la permanenza del familiare che diversamente dovrebbe essere espulso, la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può anche essere dedotta quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare sin allora presente, ossia di una situazione futura ed eventuale rimessa all'accertamento del giudice minorile. Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno ritenuto irrilevante che nel ricorso rivolto al tribunale per i minorenni non fossero stati indicati i gravi motivi richiesti dalla legge, avendone quel giudice ritenuto certo l'avveramento sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica, con la quale era stato accertato il grave pregiudizio che sarebbe derivato alla minore dalla perdita improvvisa della figura genitoriale .