RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 27 MARZO 2017, N. 7761 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE. Vittime del dovere e soggetti ad essi equiparati - Assegno vitalizio mensile - Determinazione - Equiparazione all’analogo assegno in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - Ragioni. In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost., come risulta dal diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria. Si richiamano i Sez. U, Sentenza n. 23300/16 In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, l. n. 266/2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale. ii Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21306/15 In tema di elargizioni in favore delle vittime della criminalità organizzata nella specie, di tipo mafioso , in presenza delle condizioni dettate dalla legge n. 512 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni , gli aventi diritto al beneficio sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla sua erogazione attesa l'assenza di potestà discrezionali della P.A. con riguardo sia all'entità della somma che ai presupposti per la sua derogabilità, sicché il mutamento dei presupposti per il suo conseguimento sopravvenuti alla domanda di riconoscimento non rilevano se non per l'avvenire in quanto l'avente diritto è già titolare, in base alla legge, di una posizione soggettiva perfetta, sulla quale non influisce la mancata conclusione del procedimento amministrativo, finalizzato solo a certificare l' an ed il quantum del credito. iii Sez. L, Sentenza n. 15328/16 In materia di benefici in favore delle vittime del dovere, l'art. 1, comma 565, l. n. 266/2005, nel rinviare ad un successivo regolamento attuativo la disciplina dei termini e delle modalità di corresponsione, ha rimesso alla fonte secondaria soltanto l'individuazione dei termini per la presentazione delle domande e la disciplina del relativo procedimento amministrativo di accertamento dei requisiti e di concessione delle provvidenze, sicché è illegittimo e va disapplicato l'art. 2 d.P.R. n. 243/2006, nella parte in cui ha previsto che fino a nuova autorizzazione di spesa i benefici fossero riconosciuti agli aventi diritto con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003 , trattandosi di differenziazione nella platea dei potenziali destinatari non contemplata dalla fonte primaria e non introducibile dalla fonte regolamentare. SEZIONI UNITE SENTENZA 27 MARZO 2017, N. 7756 APPALTO CONTRATTO DI - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE . Responsabilità ex art. 1669 c.c. – Gravi difetti dell’opera riguardanti elementi secondari ed accessori dell’immobile – Individuazione. In tema di contratto d’appalto, sono gravi difetti dell’opera, rilevanti ai fini dell’art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc. , purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo. In precedenza i Sez. 2, Sentenza n. 1164/95 Ai fini della responsabilità dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc. purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa, e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere, pertanto, eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla lettera a dell'art. 31 legge 5 agosto 1978 n. 457 e cioè con opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o con opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti . ii Sez. 2, Sentenza n. 1393/98 Per la configurabilità sancita dall'art. 1669 c.c. della responsabilità dell'appaltatore, vanno ritenuti gravi difetti di costruzione dell'edificio quelli da cui deriva un apprezzabile danno alla funzione economica od una sensibile menomazione della normale possibilità di godimento dell'immobile che lo rendono inidoneo a fornire l'utilità cui è destinato.