RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 24 marzo 2017, N. 7666 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI Provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione - Irrogazione - Effetto immediato - Conseguenze - Reclamo al Consiglio Nazionale Forense - Proposizione da parte del legale sospeso - Inammissibilità anche nella nuova disciplina dell’ordinamento forense . In tema di sanzioni disciplinari a carico di avvocati, il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, adottato ex art. 29, comma 6, della l. n. 247/ 2012 applicabile ratione temporis ” e dotato di efficacia immediata, priva, fin dal momento della sua adozione, l'avvocato che ne venga colpito del diritto di esercitare la professione, senza che con riferimento ad esso, la cui natura disciplinare è espressamente esclusa dalla norma citata, possa ritenersi realizzabile l'effetto sospensivo - correlato all'impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense - previsto, per i provvedimenti applicativi delle sanzioni disciplinari, dall'art. 50 comma 6, del r.d.l. n. 1578/1933 ne deriva l'inammissibilità, anche nel vigore della nuova disciplina dell’ordinamento forense, di un eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, dall'avvocato sospeso avverso il provvedimento in tal senso adottato dal locale Consiglio dell'Ordine. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 9491/2004 In tema di sanzioni disciplinari a carico di avvocati, il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato all'esercizio della professione, adottato ex legibus nn. 536/1949 e 576/1980 e dotato di efficacia immediata, e priva, fin dal momento della sua adozione, l'avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l'effetto sospensivo - correlato all'impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense - previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall'art. 50 comma sesto del R.D.L. n. 1578/1933. Da ciò consegue l'illegittimità di un'eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio nazionale forense, dall'avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell'ordine. SEZIONI UNITE ORDINANZA 22 marzo 2017, N. 7303 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Indennità di occupazione legittima per atti ablativi - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Proposizione della domanda unitamente a quella risarcitoria da perdita del bene - Irrilevanza - Fondamento. Le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 oggi art. 133, comma 1, lett. g , c.p.a. , appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall’attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell’ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione. Si veda Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9534/2013 Salvo deroghe normative espresse, vige nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato. SEZIONI UNITE SENTENZA 22 marzo 2017, N. 7295 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO Annullamento di gara di appalto ad opera del G.A. - Conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, ex art. 122 del d.lgs. n. 104 del 2010 - Eccesso di potere giurisdizionale, per attività riservata alla P.A. - Esclusione – Ragioni. Non configura eccesso di potere giurisdizionale, per esercizio di attività riservata alla P.A., la declaratoria, ad opera del G.A., di inefficacia del contratto conseguente all'annullamento di una gara di appalto, ex art. 122 del d.lgs. n. 104/2010, giacché a tale potere non corrisponde, tanto nella disciplina del d.lgs. n. 163 del 2006, quanto in quella introdotta dal d.lgs. n. 50/2016, analoga figura di provvedimento amministrativo di uguale contenuto - sicché difetta, sotto il profilo formale, l'oggetto della pretesa usurpazione - mentre, per altro aspetto, l'art. 122 disciplina un istituto di applicazione generalizzata, con esclusione dei soli casi regolati dagli artt. 121, comma 1, e 123 del d.lgs. n. 104 cit., affidata ad un potere di valutazione del giudice amministrativo, rispetto alla quale è indifferente che la gara debba essere rinnovata o meno salvo, in tale ultima ipotesi, l'obbligo di valutare, tra l'altro, la possibilità del ricorrente di subentrare nel contratto nonché l'avvenuta proposizione della domanda di subentro. Si richiama, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 3349/2004 In tema di decisioni della Corte dei conti, l'eccesso di potere giurisdizionale, che costituisce un aspetto dei motivi inerenti alla giurisdizione per i quali le sentenze di tutte le giurisdizioni speciali possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni Unite della corte di Cassazione, a norma dell'art. 362, primo comma, cod. civ., va inteso come l'esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un diverso organo, sia esso legislativo o amministrativo, e cioè come una usurpazione o indebita assunzione di potestà giurisdizionale Fattispecie relativa a domanda di pensione privilegiata respinta dalla Corte dei conti per non dipendenza da causa o concausa di servizio .