RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. VI 1, ORDINANZA 27 LUGLIO 2017, N. 18689 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA POLIZIA DI SICUREZZA LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI Straniero extracomunitario non ricompreso tra i familiari” di cui all’art. 2 d.lgs. n. 30 del 2007 Disciplina applicabile Richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare Requisito della convivenza effettiva Rilevanza. Lo straniero extracomunitario, figlio di cittadino italiano, ma non compreso tra i familiari” di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 30/2007 segnatamente in quanto ultraventunenne e non a carico del genitore soggiace, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per coesione familiare, al regime di cui all'art. 19, comma 2, lett. c d.lgs. n. 286/1998, che postula l’accertamento della convivenza effettiva tra il richiedente e il titolare della cittadinanza italiana, requisito divenuto irrilevante solo nel contesto della richiamata disciplina del 2007. Si vedano a Sez. I, Sentenza n. 17346/2010 Il familiare coniuge del cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea , dopo aver trascorso nel territorio dello Stato i primi tre mesi di soggiorno informale , è tenuto a richiedere la carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007 e, sino al momento in cui non ottenga detto titolo avente valore costitutivo per l'esercizio dei diritti nell'Unione europea , la sua condizione di soggiornante regolare rimane disciplinata dalla legislazione nazionale, in forza della quale, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per coesione familiare artt. 19, comma 2, lett. C , del d.lgs. n. 286/1998 e 28 del d.P.R. n. 394/1999 , nonché ai fini della concessione e del mantenimento del titolo di soggiorno per coniugio, è imposta la sussistenza del requisito della convivenza effettiva il cui accertamento compete all'Amministrazione ed è soggetto al controllo del giudice. b Sez. VI 1, Sentenza n. 12745/2013 In caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare del coniuge del cittadino italiano o UE, nel regime introdotto con il d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, non è più necessario il requisito della convivenza effettiva, trattandosi di criterio rimasto estraneo sia all'art. 7, comma 1, lett. d , relativo al diritto di soggiorno del familiare del cittadino italiano, sia alle previsioni di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 30/2007, che regolano il primo il mantenimento del diritto di soggiorno in caso di divorzio o annullamento del matrimonio e pongono, per il secondo, il limite del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. c Sez. VI 1, Sentenza n. 5303/2014 Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, è disciplinato dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che non richiede né il requisito oggettivo della convivenza tra il cittadino italiano e il richiedente salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell'art. 35 della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 e, dunque, dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 né quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente, mentre, nel caso di sopravvenuto decesso del coniuge cittadino italiano, l'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 30 cit., subordina la conservazione del diritto al soggiorno alla permanenza sul territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso ovvero alle ulteriori condizioni alternative previste dalla medesima disposizione. SEZ. VI – 1 ORDINANZA 27 LUGLIO 2017, N. 18679 NEGOZI GIURIDICI UNILATERALI RECETTIZI Telefax Prova dell'invio Presunzione di avvenuta ricezione Sussistenza Condizioni Conseguenze . Una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, deve presumersene il conseguente ricevimento e la piena conoscenza da parte di costui, restando, pertanto, a suo carico l'onere di dedurre e dimostrare eventuali elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione. In senso conforme, già Cass. Sez. I, Sentenza n. 349/2013 Una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è logico presumere il conseguente ricevimento, nonché la piena conoscenza di esso da parte del destinatario, restando pertanto a carico del medesimo l'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione. Principio affermato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363 c.p.c. . SEZ. I SENTENZA 27 LUGLIO 2017, N. 18633 BENI IMMATERIALI DIRITTI DI AUTORE PROPRIETA' INTELLETTUALE SOGGETTI DEL DIRITTO OPERE PROTETTE OGGETTO DEL DIRITTO TELEVISIVE Format Riconoscimento del diritto di autore Condizioni Novità ed originalità Necessità Elementi qualificanti Struttura esplicativa articolata in fasi sequenziali e tematiche. In tema di diritto di autore relativo a programmi televisivi, ai fini della configurabilità di un'opera dell'ingegno, pur potendosi prescindere da una assoluta novità ed originalità di essa e nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è necessario, con riferimento al format cioè all'idea base di programma quale modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni ed in assenza di una definizione normativa, avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l'opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare come elementi qualificanti articolazioni sequenziali e tematiche costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma. In senso conforme, Cass. Sez. I, Sentenza n. 3817/2010 In tema di diritto di autore relativo a programmi televisivi, ai fini della configurabilità di un'opera dell'ingegno, pur potendosi prescindere da una assoluta novità e originalità di essa e nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è necessario, con riferimento al format , cioè all'idea base di programma quale modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni ed in assenza di una definizione normativa, avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l'opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi,, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma.