RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 2 MARZO 2017, N. 5303 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Rifiuti solidi urbani - Gestione - Domanda di accertamento e quantificazione dei crediti del concessionario - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento. La controversia concernente l’accertamento e la quantificazione di crediti vantati dal gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, il quale contesti la determinazione emessa al riguardo da una Commissione tecnica, appositamente costituita in virtù di un accordo concluso, tra l’ente concedente ed il concessionario del servizio, per la regolamentazione degli aspetti patrimoniali della gestione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 80/1998, come modificato dall'art. 7 l. n. 205/2000 e dichiarato parzialmente incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 , atteso che un tale giudizio è volto a stabilire l’esatto ammontare degli importi dovuti in base al suindicato accordo e non presuppone un accertamento giudiziale in via principale ma soltanto una delibazione incidentale del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione, né, tanto meno, implica una valutazione sul modo in cui la P.A. si è avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione dell’esercizio diretto del proprio potere autoritativo. Si veda Cass. Sez. U, Ordinanza n. 5465 del 2009 La controversia riguardante il corrispettivo dovuto da un ente locale al gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, in quanto relativa ad indennità, canoni od altri corrispettivi dovuti dal concedente al concessionario di un pubblico servizio, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lgs. n. 80/1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 , contenuta nella sentenza n. 204/2004, non assumendo alcun rilievo la circostanza che i costi di gestione dell'impianto siano ricompresi nella tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dovuta dai possessori o detentori di immobili situati nel territorio comunale, non essendo ciò sufficiente a trasformare il rapporto tra l'ente locale ed il gestore in un rapporto tributario nella specie, il regolamento preventivo di giurisdizione è stato azionato in pendenza di giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, adita con ricorso avverso una cartella esattoriale relativa al corrispettivo richiesto dall'ente gestore all'azienda municipalizzata per l'igiene ambientale, per la copertura degli oneri di gestione di una discarica sostenuti dopo la sua chiusura . SEZIONI UNITE SENTENZA 17 MARZO 2017, N. 6965 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE. Espressioni sconvenienti, in incertam personam”, rese in un forum di discussione su blog internet - Illecito ex art. 4, comma 1, lett. d , d.lgs. n. 109/2006 – Inconfigurabilità – Ragioni. In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le espressioni sconvenienti rivolte in incertam personam ”, in occasione di un intervento ad un forum di discussione su un blog internet, non integrano l’illecito di cui all’art. 4, comma 1, lett. d , d.lgs. n. 109/2006, il quale postula che la condotta disciplinarmente rilevante costituisca reato, attesa la impossibilità di ricondurre tali espressioni al reato di diffamazione in ragione dell'inesistenza di un destinatario identificato o identificabile.