RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 24 LUGLIO 2017, N. 18227 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO INELEGGIBILITA' - IN GENERE. Consigliere regionale - Componente del consiglio di amministrazione di ente sottoposto al controllo della regione - Causa di ineleggibilità ex art. 2, comma 1, n. 11, l. n. 154/1981 - Cessazione della causa di ineleggibilità - Decadenza del componente del consiglio - Presa d’atto della decadenza - Necessità - Fondamento. La causa di ineleggibilità a consigliere regionale prevista dall'art. 2, comma 1, n. 11, l. n. 154/1981, costituita dall'essere componente del consiglio di amministrazione di ente pubblico controllato dalla regione, viene meno, in caso di decadenza dall'incarico per mancata partecipazione alle sedute del consiglio , soltanto per effetto di una presa d’atto dell’intervenuta cessazione da parte dell'ente ovvero del suo accertamento in sede giurisdizionale prima della presentazione della candidatura, essendo tale causa di ineleggibilità tesa ad evitare situazioni di turbativa o di inquinamento elettorale che potrebbero derivare dall’incarico ricoperto. Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10779 del 2003 La cessazione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale o provinciale o comunale costituita dall'essere legale rappresentante o dirigente nella specie, componente del consiglio di amministrazione di società per azioni con capitale maggioritario della regione o, rispettivamente, della provincia o del comune , prevista dall'art. 2, comma 1, n. 10, l. 23 aprile 1981, n. 154, si verifica, ai sensi del successivo secondo comma, soltanto per effetto della tempestiva e formale presentazione delle dimissioni a norma dell'art. 2385 c.c., senza possibilità di rimedi equipollenti, ed in particolare senza che possa, al detto fine, riconoscersi idoneità alla richiesta di aspettativa, che è istituto tipico del dipendente pubblico, e la cui menzione nel secondo comma dell'art. 2 l. n. 154/1981 va quindi riferita alle diverse ipotesi di ineleggibilità che il precedente comma dello stesso articolo considera appunto in relazione a tale qualità. SEZ. VI – 1 ORDINANZA 21 LUGLIO 2017, N. 18163 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE STIMA - OPPOSIZIONE ALLA STIMA. Indennità di esproprio - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 338 del 2011 - Decorrenza - Fattispecie. In tema di indennità di esproprio, la sentenza della Corte Costituzionale n. 338/2011, che ha dichiarato illegittimo il criterio con cui si prevedeva la riduzione della stessa in base al valore desumibile dalle dichiarazioni ICI della parte espropriata, ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione, restando irrilevante che la modifica dell’indennità medesima, in base al menzionato parametro, risulti a favore degli espropriati. Così statuendo, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, censurando la stima fondata su un criterio che, indipendentemente dall’intervenuta caducazione per incostituzionalità, avrebbe consentito di determinare l’indennità in misura superiore al valore di mercato del bene . Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. VI – 1 ORDINANZA 21 LUGLIO 2017, N. 18133 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Decreto di respingimento dello straniero ex art. 10, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 - Natura -Impugnabilità in caso di reiterazione. Il respingimento alla frontiera dello straniero decretato ex art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, è atto istantaneo ma, quando non giustificato da ragioni transeunti bensì collegate allo status” della persona nella specie, per la sua asserita pericolosità sociale , spiega effetti permanenti, risolvendosi la sua successiva reiterazione in una mera riedizione del comportamento della P.A. per le stesse ragioni poste a base della prima adozione, sicché sussiste l’interesse ad impugnare quest'ultimo atto quale fonte della suddetta reiterazione. Non si rilevano precedenti in termini.