RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 2 FEBBRAIO 2017, N. 2735 DEMANIO - FACOLTA' DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI CONCESSIONI - USO SPECIALE. Alterazione dell'elemento paesaggistico - Turbativa del possesso del concessionario di beni demaniali per esercizio di attività balneare - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie. In tema concessioni di beni pubblici e relativa tutela possessoria, la disciplina dettata per il demanio si estende, in quanto compatibile, anche al mare territoriale benché quest'ultimo non vi rientri, configurandosi come una res communis omnium , essendone configurabile un diritto soggettivo ad uso speciale in favore del titolare della concessione avente ad oggetto uno stabilimento balneare aperto al pubblico, che ha un interesse differenziato all’esercizio della balneazione nello specchio di mare antistante, sicché anche l’alterazione dell’acqua marina è idonea a turbare l’esercizio del possesso corrispondente al diritto del concessionario. Secondo un remoto precedente Sez. 2, Sentenza n. 848 del 1975 , la disciplina dettata dalla legge per i beni demaniali si estende, in quanto compatibile, anche al mare territoriale, quantunque questo non rientri fra tali beni, ma costituisca, al contrario, una res communis omnium. Pertanto, anche rispetto ad un tratto di mare territoriale è configurabile un diritto soggettivo di uso speciale, il quale ricorre allorché, pur non restando precluso l'uso comune del bene demaniale a tutti i componenti della collettività uti cives, un determinato soggetto risulti abilitato a trarre dal detto bene uti singulus utilità maggiori ed eventualmente in tutto o in parte diverse. Tale diritto sussiste a favore del titolare della concessione avente ad oggetto la istallazione di uno stabilimento balneare aperto al pubblico, in quanto tale concessionario ha un evidente interesse differenziato all'esercizio della balneazione nello specchio di mare antistante il suo stabilimento interesse coincidente con il soddisfacimento del fine pubblico cui è diretta la concessione stessa, consistente nel far sì che la balneazione avvenga nei luoghi maggiormente protetti contro i pericoli del mare e dotati di necessari servizi igienici e di attrezzature turistiche. Da tanto consegue che l'inquinamento del tratto di mare antistante lo stabilimento balneare, ad opera di un terzo, importando una lesione del cennato diritto soggettivo, dà luogo al risarcimento dei danni a favore del concessionario. SEZIONI UNITE SENTENZA 13 FEBBRAIO 2017, N. 3702 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE. Avvocato domiciliatario cancellatosi volontariamente dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione - Notificazione dell’atto di gravame mediante sua consegna a tale difensore successivamente a detta cancellazione - Nullità - Fondamento - Conseguenze. La notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore. Superato il contrario orientamento espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12261 del 2009 La volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non dà luogo all'applicazione dell'art. 301, comma primo, cod. proc. civ. e non determina, pertanto, l'interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste la morte, la sospensione o la radiazione dall'albo sono accomunate dal fatto di non dipendere, almeno in via diretta, dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo la revoca della procura o la rinuncia ad essa . Trova conferma, sia pure a distanza di anni, l’opposto indirizzo espresso da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12294 del 2001 La cancellazione dall'albo professionale da parte del procuratore costituito, anche se volontaria, determina, al pari della morte, della sospensione e della radiazione del difensore, l'interruzione del processo.