RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. VI – 1 ORDINANZA 27 LUGLIO 2017, N. 18689 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Provvedimento di espulsione - Impugnazione da parte dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare - Art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1986 - Tutela del diritto alla vita familiare dello straniero - Applicabilità - Condizioni - Fondamento. In tema di disciplina dell'immigrazione, l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007 , nel disporre che qualora debba adottarsi un provvedimento di espulsione, ai sensi del comma 2, lett. a e lett. b , della medesima disposizione, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si deve tenere anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine, tende a salvaguardare il diritto alla vita familiare dello straniero in ogni caso in cui esso non contrasti con gli interessi pubblici. In senso conforme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18608 del 2014 In tema di disciplina dell'immigrazione, l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 introdotto dal d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 , nel disporre che qualora debba adottarsi un provvedimento di espulsione, ai sensi del secondo comma, lett. a e lett. b , della medesima disposizione, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si deve tenere anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine, tende a salvaguardare il diritto alla vita familiare dello straniero in ogni caso in cui esso non contrasti con gli interessi pubblici. SEZ. VI – 1 ORDINANZA 21 LUGLIO 2017, N. 18130 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Istanza di protezione sussidiaria - Art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Minaccia grave ed individuale alla vita dello straniero - Necessità - Interpretazione comunitariamente orientata nel senso della sufficienza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato in corso. In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall’art. 14, lett. c , del d.lgs. n. 251 del 2007, l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia. Si veda Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16356 del 2017 Il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali. SEZ. VI – 1 ORDINANZA 21 LUGLIO 2017, N. 18128 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Straniero - Istanza di protezione internazionale basata su persecuzione per motivi di orientamento sessuale non addotti alla prima occasione disponibile - Rigetto dell’istanza - Esclusione - Valutazione del contesto sociale di provenienza e delle caratteristiche individuali della persona - Necessità. In tema di protezione internazionale dello straniero, gli artt. 4, par. 3, e 13, par. 13, lett. a , della direttiva 2005/85/CE del Consiglio devono essere interpretati nel senso che le autorità nazionali che procedono in ordine alle istanze di tale protezione non possono considerare mancanti di credibilità i richiedenti asilo per il solo motivo che l'asserito orientamento sessuale non sia stato fatto valere alla prima occasione concessagli per esporre i motivi della persecuzione, dovendo essi tener conto delle peculiarità del caso, della estrazione sociale e delle esperienze di vita, del sesso e dell'età del richiedente, nonché del contesto sociale di provenienza e della caratteristiche individuali della persona esaminata. Si richiama Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12333 del 2017.