RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. 1 ORDINANZA 13 LUGLIO 2017, N. 17343 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE. Impresa agricola - Organizzazione in forma societaria - Irrilevanza - Previsione statutaria dell'oggetto sociale - Irrilevanza - Indagine in concreto circa l’attività effettivamente svolta - Necessità. Ai fini dell’esenzione dal fallimento di una impresa agricola, è irrilevante l’organizzazione della stessa in forma societaria, come pure le previsioni statutarie in ordine al suo oggetto sociale, poiché, ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 99/2004, anche le società di capitali possono esercitare l’impresa agricola, sicché, per essere dichiarate fallite, è sempre necessaria un’indagine volta a provare la natura commerciale dell’attività in concreto svolta. In precedenza Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9788 del 2016 Ai fini dell'esenzione dal fallimento di una cooperativa avente ad oggetto attività agricole, è dovere del giudice, oltre che verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, esaminare anche in concreto l'atteggiarsi dell'attività d'impresa svolta dal sodalizio mutualistico, valutando le attività economiche dalla stessa effettivamente svolte, alla luce della disciplina introdotta dall'art. 1 d.lgs. n. 228/2001, senza che su tale esame si sovrapponga la considerazione dell'effettività dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall'art. 2135 c.c., per il riconoscimento o l'esclusione della qualità di impresa agricola esentata dal fallimento. SEZ. 6 – 1 ORDINANZA 19 LUGLIO 2017, N. 17864 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE . Notificazione degli atti processuali - Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Ammissibilità - Conseguenze - Efficacia della notificazione a far data dalla iniziale richiesta di notifica - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. In tema di notificazione degli atti processuali, qualora essa, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di domandare all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha valutato come insussistente la condizione della non imputabilità al ricorrente della mancata tempestiva notifica dell’impugnazione, atteso che nella relazione di notificazione della sentenza, attuata in base alla l. n. 53/1994, era puntualmente indicato il nuovo indirizzo del destinatario della notifica, che pure figurava nel timbro apposto sul provvedimento . In precedenza, Cass. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 2016 In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.