RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. 1 SENTENZA 7 LUGLIO 2017, N. 16861 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Intermediazione nella vendita di strumenti finanziari - Risoluzione di singole operazioni di investimento - Ammissibilità - Ragioni - Momento negoziale dell’operazione esecutiva da rinvenire nel contratto quadro - Esclusione. In tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benchè esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento non può rinvenirsi nel contratto quadro. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8394/16 Le operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, ricorrendone i presupposti, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, con conseguente diritto alla restituzione dell'importo pagato ed all'eventuale risarcimento dei danni subiti, senza che la risoluzione del singolo contratto esecutivo integri una risoluzione parziale del contratto quadro. SEZ. 1 SENTENZA 7 LUGLIO 2017, N. 16859 MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE. Operazioni bancarie attive e passive - Distinzione - Rilevanza ai fini della misura degli interessi sostitutivi. La distinzione tra operazioni bancarie attive e passive comporta che l’attività consistente nell’erogazione del credito, rendendo la banca creditrice del capitale e degli interessi, costituisce operazione attiva, con la conseguenza che, per il periodo successivo all’entrata in vigore della l. n. 154/1992, il tasso sostitutivo, come sancito dal suo art. 5, comma 1, lett. a , non va identificato in quello massimo previsto per i BOT, bensì in quello minimo. Non si segnalano precedenti in termini. SEZ. 1 SENTENZA 7 LUGLIO 2017, N. 16863 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'. Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in fase di legittimità - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio - Fattispecie. La Suprema Corte può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere, al gravame inammissibilmente spiegato, alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione nella specie, il giudice d'appello non aveva rilevato l'inappellabilità della sentenza con cui il giudice di primo grado aveva declinato la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato . In senso conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25209/14 la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello, che il giudice del merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado oggetto di gravame Nella specie, il giudice di secondo grado non aveva rilevato l'inappellabilità della sentenza emessa all'esito di una opposizione all'esecuzione - pubblicata tra il 1.3.2006 e il 4.7.2009 - per la quale è previsto solo il rimedio del ricorso straordinario in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. .