RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 1 FEBBRAIO 2017, N. 2610 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO. Impugnazioni civili – Ordinanza d’inammissibilità dell’azione di classe ex art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005 – Ricorso straordinario per cassazione – Inammissibilità – Ragioni – Riproponibilità dell’azione – Limiti. L’ordinanza di inammissibilità dell’azione di classe proposta ex art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005, adottata dalla corte di appello in sede di reclamo, non è impugnabile con il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., ove la detta azione sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche di un interesse collettivo, essendo il medesimo diritto tutelabile attraverso l’azione individuale volta ad ottenere il risarcimento del danno peraltro, la dichiarazione di inammissibilità preclude la riproposizione dell’azione da parte dei medesimi soggetti, ma non ad opera di tutti gli altri appartenenti alla classe che non abbiano aderito all’azione oggetto di quella declaratoria. In precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9772 del 2012 L'ordinanza d'inammissibilità dell'azione di classe ex art. 140 bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 codice del consumo è fondata su una delibazione sommaria ed è unicamente finalizzata ad una pronuncia di rito, idonea a condizionare soltanto la prosecuzione di quel processo di classe senza assumere la stabilità del giudicato sostanziale ovvero impedire la riproposizione dell'azione risarcitoria anche in via ordinaria deve essere, pertanto, esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, salvo per quel che attiene la pronuncia sulle spese e sulla pubblicità. SEZIONI UNITE ORDINANZA 31 GENNAIO 2017, N. 2482 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Risoluzione, per inadempimento del comune committente, di una convenzione relativa alla costruzione di impianto sportivo e risarcimento danni - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. La controversia avente ad oggetto la risoluzione, per inadempimento del comune committente, di una convenzione relativa alla costruzione di un impianto sportivo peraltro in larga parte già eseguita , con conseguente richiesta di risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione ordinaria, attenendo alla fase privatistica di esecuzione del rapporto concessorio, successiva all'aggiudicazione. Si richiama, Cass. Sez. U, Sentenza n. 28804 del 2011 Nel quadro normativo derivante dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sussiste l'unica categoria della concessione di lavori pubblici , onde non è più consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell'opera o di costruzione e gestione congiunte - ove prevale il profilo autoritativo della traslazione delle pubbliche funzioni inerenti l'attività organizzativa e direttiva dell'opera pubblica, con le conseguenti implicazioni in tema di riparto di giurisdizione - in quanto, ormai, la gestione funzionale ed economica dell'opera non costituisce più un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario, come risulta dall'art. 143 del codice, con la conseguenza che le controversie relative alla fase di esecuzione appartengono alla giurisdizione ordinaria. Fattispecie relativa ad una procedura di finanza di progetto, c.d. project financing , in cui la controversia non riguardava la fase pubblicistica di scelta del promotore, che si conclude con la concessione, ma la fase privatistica, per la quale viene sottoscritta una convenzione che regola i rispettivi diritti ed obblighi delle parti .