RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 18 GENNAIO 2017 N. 1161 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE. Spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario - Obbligo di rimborso dell’altro coniuge - Controversia relativa - Competenza - Determinazione in applicazione dei normali criteri - Obbligo del giudice di procedere alla determinazione delle spese indeterminate - Necessità. In materia di separazione personale dei coniugi, la controversia relativa al rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli, sostenute dal coniuge affidatario, non è solo soggetta agli ordinari criteri di competenza, in quanto diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi, ma, ove le somme non risultino previamente determinate o determinabili, in base al titolo e con un semplice calcolo aritmetico, è anche caratterizzata dalla necessità di un accertamento circa l’insorgenza dell’obbligo di pagamento e dell’esatto ammontare della spesa, da effettuarsi in comparazione con quanto stabilito dal giudice della separazione. Si vedano i Sez. 1, Sentenza n. 1758/2008 In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinchè accerti l' effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità. ii Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20303/2014 In caso di opposizione a precetto intimato per l'adempimento degli obblighi di natura patrimoniale imposti al coniuge in sede di separazione nella specie, obbligo del coniuge non affidatario di contribuire alle spese di mantenimento dei figli sostenute dal coniuge affidatario , la competenza va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale. SEZ. VI – 1 ORDINANZA 17 GENNAIO 2017, N. 1032 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI IMPUGNABILITA' - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE. Esame del fascicolo fallimentare - Provvedimento di diniego emesso in sede di reclamo dal tribunale - Ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. È inammissibile, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., il ricorso per cassazione proposto nei confronti del decreto del tribunale che respinge il reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza del fallito di esaminare il fascicolo fallimentare e di estrarne copia, trattandosi di provvedimento non decisorio e ben potendo il ricorrente proporre nuovamente l'istanza, giustificando in modo specifico la propria richiesta di consultazione ai fini dell'ammissibilità della stessa. Nella specie, la S.C., in ragione dell’inammissibilità del ricorso, ha ritenuto irrilevante la questione dell’impugnabilità in appello del provvedimento reso dal tribunale . Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19509/2005 È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto del tribunale che respinge il reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il decreto del giudice delegato di rigetto dell'istanza del fallito di esaminare il fascicolo fallimentare e di estrarne copia, trattandosi di provvedimento non decisorio, in quanto - attesa la insussistenza di un illimitato diritto del fallito alla consultazione di tutti gli atti della procedura concorsuale, subordinata, invece, alla presentazione di specifica istanza formulata in modo da consentire non solo l'identificazione dell'istante e degli atti che intende visionare, ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione - non può escludersi che il ricorrente possa proporre una nuova istanza, basandola su motivi che il giudice di merito possa considerare valida giustificazione della richiesta consultazione.