RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 25 GENNAIO 2017 N. 1936 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE PROPRIETA' INTELLETTUALE SOGGETTI DEL DIRITTO - DIRITTI CONNESSI - DEGLI INTERPRETI ED ESECUTORI BOZZETTI DI SCENA TEATRALE . Opere fonografiche - Art. 80 della l. n. 633 del 1941, nella formulazione applicabile ratione temporis - Diritti dell'interprete esecutore - Contenuto - Fattispecie. L’art. 80 della l. n. 633 del 1941, nel testo originario applicabile ratione temporis”, riconosce agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali il mero diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque abbia diffuso, trasmesso o inciso le loro rappresentazioni o esecuzioni. Solo in esito alle modifiche attuate, in sequenza, con gli artt. 13 del d.lgs. n. 685 del 1994, 6 del d.lgs. n. 581 del 1996, 10 e 11 del d.lgs. n. 154 del 1997 e, da ultimo, 20 del d.lgs. n. 68 del 2003, l'art. 80 è giunto all'attuale configurazione, riconoscendo all’interprete ed esecutore un diritto esclusivo d’autore avente ad oggetto l’autorizzazione alla riproduzione ed alla diffusione delle sue prestazioni artistiche. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnato, non riconoscendo ad Adriano Celentano il diritto ad inibire la diffusione senza autorizzazione di CD e musicassette contenenti canzoni da lui incise prima degli anni sessanta, ma unicamente il diritto ad un equo compenso . Si richiama, il risalente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5537 del 1979 La legge 22 aprile 1941, n 633, sulla protezione del diritto d'autore riconosce espressamente, agli artt. 80-83, come degni di particolare tutela alcuni interessi dell'artista interprete che, sotto un aspetto di carattere generale, presentano una preminente importanza la legge predetta, tuttavia, non preclude all'artista interprete di assicurarsi, nell'Esercizio della sua autonomia contrattuale, la tutela di altri interessi relativi alla sua interpretazione, che, secondo la sua soggettiva valutazione, appaiano meritevoli di soddisfacimento, come, ad esempio, l'interesse a che il suo nome sia utilizzato in una determinata maniera nei mezzi di pubblicità per la diffusione dell'opera. nella specie la società ricorrente sosteneva che le clausole convenzionali le quali estendevano eccessivamente la concreta estrinsecazione del diritto dell'artista interprete al nome, dovessero essere considerate contra legem e, quindi, nulle . SEZ. I SENTENZA 25 GENNAIO 2017 N. 1935 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE PROPRIETA' INTELLETTUALE SOGGETTI DEL DIRITTO - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA CONTENUTO DEL DIRITTO – RIPRODUZIONE. Materiale fonografico - Art. 17, comma 1, della l. n. 52 del 1996 - Prolungamento della durata dei diritti nei confronti degli interpreti esecutori - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Fondamento. L’art. 17, comma 1, della l. n. 52 del 1996, prolunga rispetto all’art. 85, della l. n. 633 del 1941, nel testo originario a cinquant’anni i termini di protezione per le opere nella specie, fonografiche e per i diritti degli artisti interpreti esecutori. La disposizione, essendo tesa a recuperare la protezione anche per le opere e per i diritti già caduti in pubblico dominio, ha effetto retroattivo, purché quelle opere e quei diritti rientrino, alla data del 30 giugno 1995, nel predetto prolungato termine di cinquant'anni a decorrere dal momento in cui iniziava la loro protezione. Si richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24972 del 2011 La estensione a cinquanta anni dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche, disposta dal d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, che ha modificato l'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, trova applicazione a tutte le opere ancora protette al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. citato e non, invece, alle opere che, a quella data, erano già cadute in pubblico dominio.