RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE VI – 1 ORDINANZA 17 GENNAIO 2017, N. 1034. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI. Credito del professionista ex art. 2751 bis c.c. - Pagamento in sede di riparto parziale - Emissione di fattura da parte del percettore - Credito di rivalsa dell'IVA - Natura - Credito di massa - Configurabilità - Esclusione - Privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c. - Applicabilità - Utile collocazione in sede concorsuale - Mancanza - Indebito arricchimento - Configurabilità - Esclusione. Il credito di rivalsa IVA di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito ed ammesso per il relativo capitale allo stato passivo in via privilegiata, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento, non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 1, l. fall., in quanto la disposizione dell'art. 6 d.P.R. n. 633/1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, ma individua solo il momento in cui l'operazione è assoggettabile ad imposta e può essere emessa fattura in alternativa al momento di prestazione del servizio , cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso. Il medesimo credito di rivalsa, non essendo sorto verso la gestione fallimentare, come spesa o credito dell'amministrazione o dall'esercizio provvisorio, può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, comma 2, c.c., nel caso in cui sussistano beni – che il creditore ha l'onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo – su cui esercitare la causa di prelazione. Nel caso, poi, in cui detto credito non trovi utile collocazione in sede di riparto, nemmeno è configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell'IVA di cui alla fattura, poiché tale situazione è conseguenza del sistema di contabilizzazione dell'imposta e non di un'anomalia distorsiva del sistema concorsuale. In senso conforme, Sez. 1, Sentenza n. 8222 del 2011.