RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 20 GENNAIO 2017, N. 1545 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI. Amministratore unico o consigliere di amministrazione di s.p.a. - Rapporto con la società - Natura parasubordinata - Esclusione - Conseguenze - Compensi per le funzioni svolte in ambito societario - Limiti di pignorabilità ex art. 545, comma 4, c.p.c. - Inapplicabilità. L’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c. ne deriva che i compensi loro spettanti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dall’art. 545, comma 4, c.pc In senso sostanzialmente difforme, la risalente Cass. Sez. U, Sentenza 10680/1994 la controversia nella quale l’amministratore di una società di capitali, o ente assimilato, chieda la condanna della società stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell’attività di esercizio delle funzioni gestorie, è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., atteso che, se verso i terzi estranei all’organizzazione societaria è configurabile, tra amministrazione e società, un rapporto di immedesimazione organica, all’interno dell’organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un’attività come quella resa dall’amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell’attività gestoria e l’eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell’amministratore nei confronti della società. SEZIONI UNITE ORDINANZA 18 GENNAIO 2017, N. 1092 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA’ - COMPETENZA E GIURISDIZIONE. Mancata retrocessione del bene - Controversia - Giurisdizione - Del giudice amministrativo - Fondamento. In materia di espropriazione per pubblica utilità, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la mancata retrocessione di un bene, acquisito mediante decreto di esproprio, nonostante la sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, atteso che tale domanda è ricollegabile, in parte, direttamente ad un provvedimento amministrativo, venendo in rilievo il concreto esercizio di un potere ablatorio culminato nel decreto di espropriazione, e, per il resto, ad un comportamento della P.A. ad esso collegato, consistito nell’omessa retrocessione del bene malgrado il verificarsi della suddetta decadenza. In precedenza i Sez. U, Ordinanza 10879/2015 in materia di espropriazione per pubblica utilità, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente ed in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d’urgenza e proseguita anche successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. ii Sez. U, Ordinanza 12179/2015 la domanda di restituzione di un terreno oggetto di procedura espropriativa che si assume perenta per mancata emanazione del decreto di esproprio nel quinquennio è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. g, cod. proc. amm., il quale, riferendosi ai comportamenti riconducibili anche mediatamente” all’esercizio di un pubblico potere in materia espropriativa, include anche il caso in cui l’espropriazione sia proseguita malgrado la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.