RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 19 GENNAIO 2017, N. 1310 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE. Provvedimenti in materia di minori - Riparto di giurisdizione e legge applicabile - Individuazione - Riferimento alla funzione del provvedimento - Necessità - Provvedimenti di protezione di minore con doppia cittadinanza italiana e brasiliana e residente abitualmente in Italia - Determinazione della giurisdizione - Criteri. Ai fini del riparto della giurisdizione e della individuazione della legge applicabile, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta, sicché, quelli che, pur incidendo sulla potestà dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 della legge 218/1995, il quale rinvia alla Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961. Ne consegue che, in caso di minore con doppia cittadinanza, italiana e brasiliana, e residente abitualmente in Italia, deve ritenersi sussistente la giurisdizione dello Stato italiano in ragione del più stretto collegamento con il minore costituito dalla residenza abituale, ai sensi dell’art. 1 della detta Convenzione, non essendo applicabile l’art. 4 della stessa, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale, né l’art. 19 della legge 218/1995, che rientra tra le norme attinenti al diritto applicabile a determinati rapporti di diritto internazionale, mentre l’art. 42 riguarda la giurisdizione. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza 1/2001 ai fini del riparto della giurisdizione e della individuazione della legge applicabile, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta pertanto quelli che, pur incidendo sulla potestà dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell’articolo 37 ma dell’articolo 42 della legge 218/1995, il quale rinvia alla Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961 nel caso di minore con doppia cittadinanza italiana e tedesca, non può applicarsi l’articolo 4 della Convenzione, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale non può applicarsi neppure l’articolo 19 della legge 218/1995, che prevede, tra più cittadinanze, la prevalenza di quella italiana, in quanto, essendo i soggetti interessati cittadini dell’Unione Europea, darebbe luogo ad una discriminazione fondata sulla nazionalità, vietata dall’articolo 12 del Trattato C.E. deve pertanto ritenersi sussistere la giurisdizione dello Stato che presenti col minore il collegamento più stretto nella specie individuato con lo Stato, la Germania, in cui il minore ha la residenza abituale . SEZIONI UNITE SENTENZA 18 GENNAIO 2017, N. 1093 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO – OBBLIGATORIO. Procedimento per la nomina di amministratore di sostegno - Mancata partecipazione del P.M. ad entrambi i gradi di merito - Conseguenze - Cassazione del decreto della corte di appello e rinvio al giudice di primo grado - Ragioni. In tema di procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, la mancata partecipazione del P.M. ad entrambi i gradi di merito comporta la cassazione del decreto della corte di appello e la remissione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, atteso che in tale procedimento l’intervento del P.M., il quale è titolare anche del relativo potere di azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 406, comma 1, e 417 cc, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 70, comma 1, n. 1 Cpc, che è norma attinente alla disciplina del contraddittorio e, pertanto, dà luogo ad un litisconsorzio necessario. Si richiamano a Sez. 1, Sentenza 11975/2002 nel procedimento civile nel quale il P.M. è litisconsorte nella Specie, adozione di minore , il P.M. stesso, in assenza di qualsiasi potere di iniziativa in materia di compensi al consulente tecnico d’ufficio, non può proporre ricorso per cassazione contro la relativa liquidazione, né può impugnare l’ordinanza che ne conclude e definisce il procedimento. b Sez. 1, Sentenza 11223/2014 in tema d’intervento obbligatorio del P.M., la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l’invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l’attività ritenuta opportuna. Né, del resto, l’omessa partecipazione del P.M., che sia titolare solo del potere di intervento e non anche di quello di azione, non comporta la rimessione della causa, da parte del giudice del gravame, a quello di primo grado, ma solo la decisione nel merito dopo aver disposto il suo coinvolgimento. SEZIONI UNITE SENTENZA 13 GENNAIO 2017, N. 758 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITA’ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE. Riscossione – Iscrizione nei ruoli straordinari – Natura – Efficacia - Limiti. L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del Dpr 602/1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata. In senso conforme, già Cass. Sez. 5, Ordinanza 13445/2012 in tema di riscossione dei tributi, l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria. Resta recessivo l’opposto orientamento espresso da Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza 458/2014 in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’emissione del ruolo straordinario con obbligo di pagamento immediato delle imposte iscritte, ai sensi dell’art. 11 del Dpr 602/1973, è legittima quando sussiste fondato pericolo per la riscossione nella specie rappresentato dall’esistenza, alla data della formazione del ruolo, di provvedimento, valido ed efficace, di iscrizione di ipoteca legale sui beni di società assoggettata ad IRPEG, IRAP ed IVA in liquidazione , senza che rilevi l’eventuale emissione di un avviso di accertamento di cui sia pendente il relativo giudizio di impugnazione.