RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 28 DICEMBRE 2016, N. 27073 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE. Decreto reso dal tribunale ai sensi degli artt. 162, 179 e 173 l. fall. - Mancata emissione della dichiarazione di fallimento - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE. Decreto emesso in sede di omologa - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Provvedimento reso all’esito del reclamo sul primo davanti alla corte d’appello - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. - Il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 162, comma 2, l. fall. eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma 1 ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato. - Il decreto con cui il tribunale definisce in senso positivo o negativo il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché è emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell’art. 183, comma 1, l. fall., non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il quale è, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d’appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo. - Sul primo dei due principi enunciati, in precedenza a Sez. U, sentenza n. 9743/2008 in tema di concordato preventivo, il decreto del tribunale che neghi ingresso alla procedura richiesta dal debitore è ricorribile per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., essendo non reclamabile ai sensi dell’art. 162 l. fall., tutte le volte in cui la dichiarazione di inammissibilità come nella specie per difetto di giurisdizione in favore di giudice straniero, al pari dell’inammissibilità per l’esclusione della qualità di imprenditore commerciale o assenza dello stato d’insolvenza ha intrinseco carattere decisorio, essendo dipesa da ragioni che escludono la consequenziale declaratoria di fallimento fermo restando l’inammissibilità del suddetto ricorso quando il decreto è inscindibilmente connesso per difetto delle condizioni di cui all’art. 160 della stessa legge alla successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento anche non contestuale , dovendo in tal caso farsi valere i vizi del decreto mediante l’impugnazione della sentenza. b Sez. 1, sentenza n. 8186/2010 è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso il decreto con cui sia stata dichiarata l’inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel caso in cui non possa attribuirsi alla pronuncia del giudice fallimentare un contenuto intrinsecamente decisorio, per essere la stessa inscindibilmente connessa ad una successiva e consequenziale pronuncia di fallimento nell’enunciare tale principio, la S.C. ha precisato che nella specie, essendo stato dichiarato il fallimento in accoglimento di un’istanza precedentemente proposta dai creditori, non assumeva alcun rilievo il venir meno del nesso di consequenzialità tra le due pronunce, derivante dalle modificazioni introdotte dall’art. 6 d.lgs. n. 5/2006, che, abrogando implicitamente l’art. 162, comma 2, l. fall., poi espressamente modificato dal d.lgs. n. 169/2007, hanno escluso la possibilità di dichiarare d’ufficio il fallimento . c Sez. 1, sentenza n. 9998/14 il decreto di revoca dell’ammissione al concordato preventivo non è reclamabile - in analogia con quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 162, comma 2, in caso di mancata ammissione alla procedura, e 179, comma 1, l. fall., per la mancata approvazione del concordato da parte dei creditori - ma può essere, impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. quando, essendo fondato sull’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura o sul difetto di giurisdizione, abbia carattere decisorio. Il predetto ricorso è, invece, inammissibile quando il decreto di revoca è inscindibilmente connesso ad una successiva e conseguenziale sentenza dichiarativa di fallimento, anche non contestuale, giacché, in tal caso, i vizi del decreto debbono essere fatti valere mediante l’impugnazione della sentenza. - Con riguardo al secondo dei due principi, si richiamano i Sez. 1, sentenza n. 15699/2011 in tema di concordato preventivo, l’art. 183 l. fall., quale risulta a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 169/2007, stabilisce che avverso il decreto del tribunale che si pronuncia sull’omologazione va proposto reclamo alla corte d’appello, mentre l’art. 180, comma 3, l. fall. prevede che tale decreto non sia soggetto a reclamo, in mancanza di opposizione dei creditori. Dal combinato disposto di tali norme consegue che il reclamo alla corte d’appello può effettuarsi allorché l’omologazione venga respinta ovvero qualora venga accolta, nonostante la presenza di opposizioni, mentre, laddove nessun creditore abbia proposto opposizione, è ammissibile ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di decreto dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività, in quanto obbligatorio per i creditori, di cui determina una riduzione delle rispettive posizioni creditorie. ii Sez. 1, sentenza n. 15859/14 il decreto con cui la corte d’appello, riformando il provvedimento di diniego di omologazione di un concordato preventivo reso dal tribunale, rimetta gli atti a quest’ultimo perché adotti le statuizioni di cui agli artt. 180 e segg. l. fall. non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., atteso che, analogamente al decreto che accolga il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di fallimento ai sensi dell’art. 22 l. fall., è anch’esso privo del necessario requisito della definitività, non derivando l’incidenza sui diritti delle parti da tale atto, ma solo dal successivo provvedimento adottato dal tribunale rispettivamente l’omologazione del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento , per il quale è previsto un autonomo sistema di impugnazioni. iii Sez. 1, sentenza n. 3452/15 non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto privo del carattere di decisorietà, il provvedimento di annullamento dell’omologazione del concordato preventivo, trattandosi di provvedimento inscindibilmente connesso alla conseguenziale sentenza dichiarativa di fallimento, sicché, salvi i casi in cui l’annullamento, dipenda da ragioni che escludono la declaratoria di fallimento, quali l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura o il difetto di giurisdizione, i relativi vizi debbono essere fatti valere attraverso il mezzo di impugnazione previsto avverso la sentenza di fallimento. iv Sez. 6 - 1, ordinanza n. 653/16 il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto di diniego dell’omologazione della proposta di concordato preventivo assunto in sede di reclamo ex art. 183 l. fall., nel caso in cui a tale provvedimento non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore ancorché non contestuale , dovendo in tal caso i vizi del decreto essere fatti valere unitamente all’impugnazione della sentenza di fallimento, è ammissibile solo se il predetto decreto dipenda da ragioni che impediscono una consequenziale declaratoria di fallimento, quali, ad esempio, l’esclusione della qualità di imprenditore commerciale, l’assenza dello stato di insolvenza o il difetto di giurisdizione.